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Pianta organica delle Farmacie di Lequile, il Tar rigetta il ricorso contro il Comune

Con sentenza n. 181 dell’1.2.2022, la II Sezione del TAR Lecce, Pres. Antonella Mangia, Est. Andrea Vitucci, ha rigettato il ricorso proposto da una Farmacia contro il provvedimento di approvazione della pianta organica delle farmacie del Comune di Lequile,
difeso dall’Avv. Francesco G. Romano.

In particolare, il Comune di Lequile aveva adottato la Pianta Organica per gli anni 2021-2022, ossia aveva stabilito quale fosse il perimetro di competenza di ciascuna delle tre farmacie presenti sul territorio; innanzi al Tar Lecce era in discussione la legittimità dell’operato comunale per aver previsto una fascia di rispetto di 200 metri lungo le rispettive linee di confine delle tre zone di pertinenza delle farmacie – ossia una fascia dove le farmacie non potessero essere collocate né potessero, un domani, spostarsi – nonché il fatto che tale provvedimento era stato adottato senza la formale acquisizione dei pareri di Asl e Ordine dei Farmacisti.

Il Tar Lecce, aderendo alle tesi del Comune di Lequile, difeso dall’Avv. Francesco G. Romano, e delle altre due Farmacie presenti nel Comune, difese dagli Avv.ti Angelo Vantaggiato e Luca Pedone, ha ritenuto legittimo la fissazione della fascia di rispetto poiché “il Comune, nell’individuare un tale parametro, si è arrogato competenze non sue, in quanto la determinazione della cd. pianta organica delle farmacie è atto tipicamente comunale”.

Allo stesso modo è stato ritenuto legittimo il provvedimento, nonostante la mancanza dei pareri dell’Asl Lecce e dell’Ordine dei Farmacisti, poiché i pareri di Asl e Ordine dei Farmacisti, nell’ambito della pianta organica, non riguardano la ‘salute dei cittadini’ bensì il “governo del territorio, nella declinazione della necessità di consentire la migliore distribuzione del servizio farmaceutico, in cui vengono in rilievo anche i profili di redditività delle sedi coinvolte”.

Pertanto, in base all’art. 16 L. n. 241/1990, in caso di decorrenza del termine di venti giorni senza che sia stato comunicato il parere, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’espressione del parere.

La pronuncia riveste particolare importanza sia nel caso concreto perché mette la parola fine ad un contenzioso tra Farmacie e Comune che durava da anni riguardo alla localizzazione delle stesse ma anche perché afferma la possibilità del Comune di fissare delle aree nel quale non possono dislocarsi le Farmacie sia perché chiarisce l’ambito di applicazione del potere di Asl e Ordine dei Farmacisti nel procedimento di formazione delle piante organiche farmaceutiche.

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Redazione
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