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Referendum del 22 e 23 marzo 2026: il quesito
Ancora una volta il popolo italiano è chiamato a votare, questa volta per un referendum. Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 infatti è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. Partiamo dal testo del quesito referendario, che è il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?»
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.
Referendum del 22 e 23 marzo 2026: di cosa si tratta?
Per chi non mastica il “legalese” proviamo a dirimere il primo dubbio. Quali sono gli articoli della costituzione che potrebbero essere modificati? Gli articoli in questione fanno parte del Titolo IV “La Magistratura”, sezione I, Ordinamento Giurisdizionale e sarebbero, escluso l’articolo 87 facente parte del titolo II “Il Presidente della Repubblica”, gli articoli 102, 104, 105, 106, 107 ed infine 110. Articoli che regolano, appunto, la scelta e l’elezione del CSM, ma non solo.
Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025
Tuttavia, può essere richiesto il referendum se entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali ne facciano domanda. In questo caso, ciò è avvenuto con largo anticipo se si pensa che la raccolta firme è iniziata il 22 dicembre 2025 e che il 15 gennaio 2026 si era già raggiunto (e in seguito superato) il quorum delle 500.000 firme. Pertanto, verrà chiesto ai cittadini di decidere se approvare o meno i cambiamenti previsti che porterebbero un distinguo tra carriere dei magistrati giudicanti e carriere dei magistrati requirenti.
Referendum del 22 e 23 marzo 2026: funzione giudicante vs funzione requirente
Nel testo approvato in Parlamento apparirebbe, nella modifica prevista dell’articolo 87 della Costituzione, uno sdoppiamento, attualmente non presente, tra CSM giudicante e CSM requirente. Il CSM è il Consiglio Superiore della Magistratura.
La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di “pubblico ministero” e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.
Referendum del 22 e 23 marzo 2026: il ruolo del CSM
Il CSM è un organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione, che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105). Esso adotta tutti i provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati (dall’assunzione mediante concorso pubblico, alle procedure di assegnazione e trasferimento, alle promozioni, fino alla cessazione dal servizio). Provvede inoltre al reclutamento e alla gestione dell’attività dei magistrati onorari. Ha infine il compito di giudicare le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Quest’ultima competenza gli è attribuita dalla legge n. 195 del 1958 che regola, in via generale, la costituzione e le competenze del Consiglio stesso.
Perché siano garantite al massimo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dal potere legislativo e da quello esecutivo, il Consiglio Superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica che ne è membro di diritto al pari del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa Corte. Gli altri componenti, il cui numero è stato fissato in ventiquattro dalla legge n. 44 del 2002, sono eletti per due terzi da tutti i magistrati e per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune. La carica elettiva ha la durata di quattro anni, con divieto di immediata rieleggibilità. Dei sedici componenti eletti dai magistrati (definiti anche “componenti togati”), due sono scelti tra coloro che svolgono funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione, dieci tra i giudici di merito (presso le Corti di Appello o i Tribunali), quattro tra i pubblici ministeri (che operano nelle Procure Generali presso le Corti di Appello o le Procure della Repubblica presso i Tribunali). Gli otto componenti eletti dal Parlamento (definiti anche “componenti laici”) sono scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni.
L’art. 104 della Costituzione prevede che il Consiglio elegga tra i componenti designati dal Parlamento un Vice Presidente. Questi sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento ed esercita le funzioni che il Presidente gli delega. Presiede poi il Comitato di Presidenza (composto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso la stessa), al quale è attribuito il compito di promuovere l’attività del Consiglio, dare attuazione alle sue delibere e provvedere alla gestione del bilancio.
Gli organi del Consiglio, che ha la potestà di autodisciplinare il proprio funzionamento mediante regolamento interno, sono rappresentati dalla Segreteria, cui è preposto il Segretario Generale e dall’Ufficio Studi e Documentazione.
Il CSM si articola in Commissioni, attualmente in numero di otto. A queste spettano competenze istruttorie e di proposta. All’Adunanza Plenaria (definita plenum), spettano invece poteri deliberativi. All’Adunanza, che è presieduta generalmente dal Vice Presidente (salvo non ritenga di farlo il Presidente – Capo dello Stato) partecipano tutti i componenti del CSM: i componenti laici e togati, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la stessa. La Sezione Disciplinare del CSM ha, invece, natura giurisdizionale e le sue decisioni sono ricorribili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Sezione delibera con la partecipazione di sei componenti, quattro togati e due laici. Uno di questi è il Vice Presidente del CSM che la presiede.
I rapporti del Consiglio con il Governo sono improntati ai principi dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Ordine Giudiziario e coinvolgono in special modo i profili collegati all’organizzazione e al buon funzionamento dei servizi relativi alla giustizia: servizi che l’art. 110 Cost. assegna alla responsabilità del Ministro. In particolare, il CSM è chiamato a esprimere parere sui disegni di legge governativi che interessano l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia; può inoltre avanzare proposte per la modifica delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia.
Referendum del 22 e 23 marzo 2026: cosa cambierebbe quindi?
La legge approvata da Camera e Senato porterebbe ad una divisione delle carriere, il testo dell’articolo 102 comma 1 reciterebbe infatti “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. L’articolo 104 introdurrebbe dunque due distinti CSM uno giudicante ed uno requirente sempre presieduti dal Presidente della Repubblica.
L’altra novità riguarda l’elezione. Se con la legge attuale due terzi del CSM viene eletto da tutti i magistrati ordinari e appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con più di 15 anni di esperienza, la legge modificata prevede un’estrazione a sorte per un terzo da un elenco sempre di professori e avvocati con almeno 15 anni di esperienza e per due terzi tra magistrati giudicanti e requirenti secondo le procedure previste dalla legge.
Referendum del 22 e 23 marzo 2026: un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare
Non è finita. La legge infatti prevede anche la modifica dell’articolo 105 con l’introduzione di un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare cui viene affidata la giurisdizione disciplinare nei riguarda dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti. Se approvata la legge, l’Alta Corte sarà composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte eleggerà poi il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
All’articolo 106 invece si prevede, come evidenziato che “su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”.
Referendum del 22 e 23 marzo 2026: votare sì o votare no?
Come in occasione di ogni referendum la politica si divide. Attualmente, gli schieramenti politici vicini al centrodestra voterebbero “sì” avocando a sé, come motivazioni quelle di una giustizia giusta, di giudici davvero imparziali, di carriere separate (chi indaga non giudica e chi giudica non indaga) e quindi di due CSM uno per chi giudica e uno per chi indaga, oltre che meno potere alle correnti politiche, e infine un no ai processi definiti “iniqui”.
Chi vota “no” invece, di solito schierato politicamente a sinistra e vicino a diverse firme sindacali, intende difendere l’indebolimento del potere del CSM da chi invece, con le modifiche previste, vorrebbe sdoppiarlo. E poi, per indebolire ulteriormente il CSM, secondo i movimenti di opposizione, le modifiche prevederebbero anche l’introduzione di un nuovo organo a giudicare l’operato del CSM, ovvero l’Alta Corte disciplinare. Si aggiunge a ciò, il fatto che i membri verrebbero scelti a sorte anziché essere eletti dai colleghi, decisione presa per evitare l’influenza delle correnti politicizzate. Secondo i partiti vicini al “no” infatti l’Assemblea Costituente ha istituito il Consiglio Superiore della Magistratura come organo di garanzia per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Frutto di un intenso dibattito, il CSM è stato concepito con una composizione mista per sottrarre la gestione della carriera dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, promozioni) al Ministro della Giustizia e, di conseguenza, al potere politico.
Referendum del 22 e 23 marzo 2026: conclusioni
Una cosa è certa: al di là del numero dei votanti, sarà sufficiente un solo voto in più per vincere. Votare sì significa confermare le modifiche previste e approvate in Parlamento, mentre votare no significa respingere le modifiche previste dalla cosiddetta “Legge Nordio”. Non ci sono al momento dati sulla consistenza delle liste o sul fatto che comunque il Parlamento potrà sceglierne i nomi e che dunque una certa politicizzazione ci sarà comunque. Nessuna battaglia neanche sui processi che in Italia durano in media più che negli altri stati europei. Insomma, giusto prevedere norme migliorative, laddove fossero necessarie, non solo però nella forma e nella sostanza ma anche nelle tempistiche.











