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Regione Puglia, ecco come cambia la legge per l’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee

Il Consiglio regionale ha approvato a  maggioranza (40 voti a favore e tre astensioni), con il voto favorevole di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, oltre a quello dei partiti di maggioranza, e l’astensione della Lega, il disegno di legge che modifica l’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, introducendo una serie di correttivi finalizzati a garantire una più efficace applicazione della normativa, a recepire le osservazioni formulate dal Governo e a favorire una gestione equilibrata della risorsa idrica nel rispetto delle esigenze ambientali e produttive del territorio.

Il provvedimento interviene a pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma regionale e recepisce le osservazioni formulate dai Ministeri competenti nell’ambito del ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte costituzionale, rimuovendo i profili di illegittimità costituzionale contestati e superando le criticità emerse nel confronto istituzionale con lo Stato.

La legge, pur confermando l’impianto generale della disciplina regionale in materia di concessioni e utilizzo delle risorse idriche, riduce sensibilmente il peso degli adempimenti, delle sanzioni e di alcuni meccanismi economici di deterrenza, spostando l’equilibrio normativo verso le esigenze operative degli agricoltori e dei concessionari. La nuova impostazione è ben evidenziata dalla modifica apportata dall’art 6 della presente legge all’art. 1 della legge 7 che affianca al rispetto della tutela dell’ambiente e della salute quello dell’“iniziativa economica privata ai sensi degli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione”.

L’impianto proposto dalla giunta, per evitare che difficoltà operative in fase di prima applicazione si traducessero in un ingiusto aggravio sanzionatorio per le imprese agricole pugliesi, ha introdotto una proroga dei termini limitatamente al primo anno di applicazione.

Con un’altra modifica ha chiarito le condizioni ambientali che determinano la maggiorazione della parte variabile del canone di concessione, in linea con le definizioni nazionali e unionali fatte proprie dagli strumenti di pianificazione regionale in materia di tutela delle acque.

I lavori in V Commissione in sede referente hanno portato all’approvazione di 21 emendamenti che hanno reso la legge sensibilmente più favorevole agli utilizzatori, in particolare del comparto agricolo.

Nel dettaglio, tra le modifiche apportate, emerge che resta ferma la competenza delle singole amministrazioni nei processi autorizzativi, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa ed è facoltà dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la presentazione dell’istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

C’è l’obbligo di produrre ogni cinque anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee.

Le sanzioni amministrative sono state diminuite a 103 euro, rispetto ai 360 euro vigenti,  per la mancata comunicazione entro il termine del 31 gennaio di ogni anno dei volumi prelevati, per il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione in misura non eccedente il 20 per cento e per la mancata ottemperanza, entro centoventi giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, della trasmissione tramite la piattaforma telematica della documentazione fotografica attestante l’apposizione, in prossimità dell’opera di presa, della targa di identificazione della derivazione.

L’utilizzazione di terreni, a qualsiasi titolo per un periodo non superiore ad un anno, oggetto di concessione, è esente da voltura. I soggetti titolari della concessione ne danno comunicazione alla struttura competente, accompagnata dalla illustrazione che determina la temporanea utilizzazione dei terreni e l’espressa accettazione degli obblighi derivanti dal provvedimento d concessione da parte dell’utilizzatore, producendo l’atto di conferimento del possesso.

Le sanzioni si abbassano a 103 euro, sempre a fronte dei precedentemente previsti 360 euro, nei casi di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico, qualora sia decaduta la presa d’atto ove l’opera di derivazione sia stara realizzata e non trasmessa nei termini previsti, ma anche nei casi di mancata presentazione dell’istanza di verifica entro il termine di scadenza della presa d’atto.

Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque e degli altri piani di propria competenza, e ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall’Autorità alla struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell’istanza di concessione trasmessa secondo le modalità previste. Per le istanze di concessione relative a grandi derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico, il termine per la comunicazione del parere è elevato a novanta giorni dalla data di acquisizione dell’istanza di concessione.

In ordine alla decadenza della concessione, con le modifiche apportate è stato previsto che l’amministrazione competente può dichiarare la decadenza del diritto di estrarre, derivare ed utilizzare le acque pubbliche quando: il titolare della concessione non presenti istanza di rinnovo entro trentasei mesi dalla data di scadenza della concessione; durante il periodo di validità della concessione, la derivazione delle acque non venga utilizzata per oltre trentasei mesi, come evincibile dalle comunicazioni periodiche del consuntivo dei volumi derivati e dal mancato pagamento del canone binomiale. Con un emendamento, emerso dalle istanze presentate in sede di esame in V Commissione a tutela degli agricoltori, si concede una possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi per dichiarare la decadenza del diritto.

Nei casi di revoca della concessione, è stato previsto che, previa contestazione degli addebiti al concessionario e valutazione delle eventuali controdeduzioni, da fornire entro e non oltre dieci giorni dalla contestazione, la decadenza è pronunciata dall’amministrazione competente con provvedimento motivato ad efficacia immediata, notificato al titolare della concessione e al sindaco del comune territorialmente competente.

Per ciò che attiene la durata della concessione è prevista una durata massima quindicennale.

Ai fini del rinnovo della concessione per uso irriguo, è acquisito il nulla osta dell’ente irriguo pubblico competente per territorio in ordine all’impossibilità di soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio e all’eventuale interferenza della derivazione con il funzionamento del sistema irriguo esistente. Il nulla osta è reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si ritiene acquisito con esito favorevole. Il diniego di nulla osta da parte dell’ente irriguo pubblico competente per territorio è adeguatamente motivato, in relazione alla possibilità di soddisfare interamente la domanda d’acqua mediante le risorse e le strutture consortili, con riferimento alla dotazione irrigua ordinaria. Ove, invece, l’ente irriguo pubblico competente per territorio si esprima in merito alla possibilità di soddisfacimento parziale della domanda d’acqua, in termini quantitativi e/o temporali, l’amministrazione competente può procedere al rinnovo della concessione per irrigazione complementare, nei limiti del volume e della portata massimi ritenuti congrui per l’integrazione della risorsa consortile.

La riapertura dei termini per l’emersione delle utenze non riconosciute di acque sotterranee, è da considerarsi dalla data di entrata in vigore della legge fino alla data del 31 dicembre 2026.

Tra le nuove introduzioni compare la possibilità per i proprietari dei terreni in cui sono realizzate strutture di raccolta di acque per infiltrazione dal basso attestate nella zona non satura dei primi strati di suolo, i quali sono tenuti a dare comunicazione, mediante apposito sistema di censimento predisposto sul portale regionale dedicato ai servizi digitali in materia di risorse idriche, dell’esistenza di tali strutture entro il 31 dicembre 2026, ovvero entro il 31 dicembre dell’anno di realizzazione; congiuntamente alla comunicazione dei dati anagrafici del proprietario e dei dati di localizzazione della struttura, dovrà essere trasmessa documentazione fotografica e asseverazione, da parte di tecnico abilitato competente in materia, relativa all’attestazione della struttura di raccolta di acque per infiltrazione dal basso, nella zona non satura dei primi strati di suolo.

Inoltre, le disposizioni della legge non si applicano alle concessioni già rilasciate e ancora in vigore ai sensi della legge regionale 20 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee), sino al rilascio del provvedimento di rinnovo ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 7/2025. I titolari delle concessioni sono tenuti agli obblighi di comunicazione dei volumi prelevati nell’anno solare precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo modalità semplificate definite dalle strutture regionali competenti.

In tema di riapertura dei termini relativi alla comunicazione annuale del consuntivo dei volumi prelevati, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio previsto con riferimento alla comunicazione del consuntivo dei volumi prelevati relativi all’annualità 2025, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è fissato al 30 luglio 2026. Invece, per le comunicazioni trasmesse tra la scadenza del termine originario previsto dalle disposizioni e il 30 luglio 2026, non si applicano le sanzioni amministrative previste.

In merito ai tempi e alle modalità di pagamento del canone di concessione previsto, è stato disposto che in sede di prima applicazione, il termine del 31 marzo, riferito al pagamento del canone, è prorogato al 30 settembre 2026.

In sede di prima applicazione, ovvero per l’anno 2026, il canone, definito secondo il criterio binomiale, è costituito dalla parte fissa dell’anno 2026 più la parte variabile dell’anno 2025. La parte variabile dell’anno 2025 è calcolata: in base al consuntivo dei volumi prelevati relativi all’annualità 2025, nei casi in cui la relativa comunicazione sia stata effettuata entro il termine del 31 gennaio 2026; in base al volume annuale concesso nel provvedimento autorizzativo, nei casi in cui la comunicazione del consuntivo dei volumi prelevati relativi all’annualità 2025 sia stata effettuata successivamente al termine del 31 gennaio 2026.

Il canone complessivamente dovuto, non potrà comunque essere inferiore al canone minimo annuo previsto. Sono previste le maggiorazioni dei canoni per l’utilizzazione di acque pubbliche. I canoni per l’utilizzo delle acque sotterranee sono maggiorati, esclusivamente per la quota riferita alla parte variabile, del 5 per cento, se la derivazione si attesta in un corpo idrico sotterraneo che sia in uno stato, quantitativo e/o chimico, così come risultante dalla classificazione dei corpi idrici sotterranei previsti nel Piano di Tutela delle Acque regionale medio tempore vigente e relativi atti di aggiornamento del quadro conoscitivo, inferiore all’obiettivo di qualità ambientale individuato nel medesimo Piano. I canoni per l’utilizzo delle acque superficiali sono maggiorati, esclusivamente per la quota riferita alla parte variabile, del 5 per cento se la derivazione afferisce ad un corpo idrico superficiale che sia in uno stato/potenziale ecologico e/o stato-chimico, così come risultante dalla classificazione dei corpi idrici superficiali previsti nel Piano di Tutela delle Acque regionale medio tempore vigente e relativi atti di aggiornamento del quadro conoscitivo, inferiore all’obiettivo di qualità ambientale individuato nel medesimo Piano.

Su proposta del consigliere di Per la Puglia Antonio Tutolo è stato approvato un emendamento che  permette al titolare della concessione di cedere, temporaneamente, previo adempimento delle procedure previste,  l’uso della derivazione della risorsa idrica, per periodi non superiori ad un anno, in favore di coloro che abbiano acquisito, mediante un titolo idoneo secondo la normativa vigente, il diritto di utilizzo di tutti o parte dei terreni oggetto della concessione. Il titolare della concessione resta il soggetto responsabile nei confronti degli enti competenti in relazione agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e dalla normativa vigente.

Con l’approvazione della legge si è conclusa la seduta.

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