Il Garante per la protezione dei dati personali ha ingiunto all’Agenzia delle Entrate già dal 15 novembre 2018 di far conoscere  le iniziative assunte per rendere conformi al neo Regolamento Privacy GDPR i trattamenti dei dati personali al momento dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

Un tavolo tecnico per le criticità

Su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, è stato costituito un tavolo di lavoro tecnico per esaminare congiuntamente le criticità rilevate con il predetto provvedimento, nell’ambito del quale sono stati altresì coinvolti, per gli aspetti di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia per l’Italia digitale, nonché il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro (CNOCL) e, in rappresentanza dei produttori di software gestionale e fiscale,  l’associazione di categoria AssoSoftware.

Il tavolo di lavoro ha deliberato alcune misure che posso essere sinteticamente riassunte così:

  1. Proporzionalità della memorizzazione dei dati personali presenti nelle fatture elettroniche;
  2. Le fatture elettroniche emesse dai soggetti che erogano prestazioni sanitarie;
  3. Sicurezza del trattamento;
  4. Servizio di conservazione delle fatture elettroniche;
  5. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
  6. Ruolo assunto dagli intermediari e dagli altri soggetti operanti nell’ambito della fatturazione elettronica.

Le fatture per prestazioni sanitarie e legali sono la punta dell’iceberg

In particolare, le maggiori criticità rilevate in ordine all’obbligo di fatturazione elettronica si riscontrano in relazione alle fatture relative a prestazioni sanitarie o emesse da esercenti la professione forense, poiché comportano il trattamento di dati sulla salute e relativi a condanne penali e reati, di regola non direttamente rilevante a fini fiscali, ma connesso alle descrizioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione.

Una deroga per gli operatori sanitari per il 2019

Nella recente legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stato introdotto l’art.10-bis (Disposizioni  di  semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari), il quale prevede che “per il periodo d’imposta 2019, i soggetti  tenuti  all’invio  dei  dati  al Sistema  tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, (…) sono esonerati  dall’obbligo di fatturazione elettronica (…) con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria”.

Il Garante ha valutato con favore il temporaneo regime derogatorio introdotto per il periodo di imposta 2019, pur rilevando che permangono notevoli criticità peraltro già oggetto di alcune segnalazioni pervenute alla stessa Autorità.

In primo luogo, tale esonero ex lege non opera nei confronti delle fatture emesse dai soggetti che erogano prestazioni sanitarie non trasmesse attraverso il sistema TS in seguito all’opposizione legittimamente manifestata dagli interessati, e quindi, paradossalmente, proprio per le situazioni ragionevolmente più delicate.

Inoltre, alcuni operatori sanitari hanno chiesto al Garante di chiarire se l’eventuale emissione di una e-fattura attraverso lo SDI, nonostante il predetto esonero, possa essere ritenuta conforme al Regolamento.

Occorre evidenziare che  alla luce di tale quadro normativo l’utilizzo del sistema di fatturazione elettronica da parte del professionista non potrebbe essere ritenuto lecito, essendo stato espressamente esonerato dall’obbligo di emissione della fattura elettronica in caso di trasmissione dei relativi dati attraverso il sistema TS. Ma considerato che le criticità e i rischi elevati connessi al processo di e-fatturazione risultano amplificati in caso di fatture emesse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie, occorre che l’Agenzia delle entrate individui quanto prima  misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali degli interessati.

Il Garante ha pertanto ritenuto necessario ingiungere all’Agenzia delle Entrate di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.

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Samantha Vinella
Vive a Barletta, e tra i suoi diletti c’è quello del giornalismo che l’accompagna da diversi anni. E' stata curatrice di eventi culturali e sportivi, impegnata nelle pubbliche relazioni ed in una frenetica quanto attuale attività sociale, anche se la sua vita professionale è dedita all’economia e temi affini. Curiosa tra le righe dei fatti, e tralascia poco all’informazione disinformata.