Iniziamo con un po’ di storia per definire quello che per molti è un problema irrisolto tutto italiano. In Italia il canone televisivo o canone RAI è un’imposta sulla detenzione di “apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive” nel territorio italiano.
La configurazione del canone riflette la circostanza che un segnale prodotto e rilasciato nell’atmosfera possa essere ricevibile e sfruttabile senza limitazioni da chiunque sia dotato di un’idonea apparecchiatura tecnica. Questo richiese, al momento di redigere la legge, di focalizzare l’obbligo contributivo su quest’ultimo aspetto, poiché i segnali criptati non esistevano, la natura giuridica del canone si basa, infatti, su quanto disposto dal Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1938). Questo provvedimento non è stato abrogato dal cosiddetto decreto Taglia-Leggi (con cui nel marzo 2010 il Ministro della Semplificazione Normativa Roberto Calderoli ha provveduto ad abrogare circa 375.000 leggi) poiché è stato incluso fra le norme non suscettibili di abrogazione nella detta forma.
Quindi detto in poche parole spicciole se hai il televisore, anche se non ti interessano i canali RAI e inorridisci ad ogni apparizione di Conti, Clerici e compagnia bella “TI ATTACCHI!”, ma siccome in molti in Italia cominciavano a fare notare che l’assunto su cui si basa la legge che adesso la situazione è RADICALMENTE E TOTALMENTE cambiata, si è deciso con una interpretazione per altro forzata e discutibile di una sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza del 26 giugno 2002 n. 284) di equipararla ad un’imposta “non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo” (Sentenza del 20 novembre 2007 n. 24010, Corte di Cassazione).
Così, definita imposta, la prassi della determinazione di un canone a prezzo unico è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità impositiva, in quanto la detenzione degli apparecchi è essa stessa presupposto della sua riconducibilità a una manifestazione di capacità contributiva adeguata al caso.
Sono tuttavia in arrivo delle novità, la settimana scorsa ha cominciato a circolare la notizia che una bozza della Legge di Stabilità (evidentemente chiamarla Finanziaria attirava troppo l’attenzione) include oltre alle disposizioni per il “provider” elettrico che dovrà applicare l’imposta sulla fattura elettrica, e sulle comunicazioni di mancata riscossione che dovranno giungere presso l’Agenzia delle Entrate pena una multa per il triplo della somma del canone televisivo, dovrà inviare ai clienti un modulo di autocertificazione per dichiarare di non possedere né tv né Internet. Non è però ancora chiaro a chi bisognerà inviarla, se Rai o Agenzia delle Entrate, anche se la prima ipotesi è la più plausibile, ma la domanda è:
Questi dati a cosa servono?
“Nella norma abbiamo solo aggiunto una presunzione del possesso del televisore che è il contratto di fornitura elettrica”. Lo ha detto il sottosegretario delle comunicazioni Antonello Giacomelli a 24 Mattino su Radio 24. Il canone Rai per il 2016 sarà di 100 euro e sarà pagato attraverso la bolletta energetica stessa.
Giacomelli ha poi aggiunto: “Non cambia nulla rispetto alla normativa attuale, almeno per il momento. Per il futuro vedremo”, ha proseguito Giacomelli, precisando che anche chi possiede la radio sarà tenuto al pagamento del canone Rai, mentre “sono esclusi computer, tablet e smartphone”. “Secondo i dati Istat – ha sottolineato – il 97% degli italiani possiede un televisore. Eppure questo non emerge dai dati sul pagamento del canone”.
Quest’ultima affermazione ha ovviamente fatto scattare l’ilarità generale in quanto in netta contraddizione con l’assunto che tiene in piedi la legge stessa: Se non ha rilevanza il possesso dell’apparecchio televisivo perché “Non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall’altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo” (queste sono parole loro secondo la Sentenza del 20 novembre 2007 n. 24010) che rende questo una PATRIMONIALE DELLA CLASSE MEDIA per quale motivo vuoi sapere se possiedo un televisore oppure no? E soprattutto perché lo Stato vuole sapere se ho una connessione internet?
Puntualizza inoltre che “Dichiarare falsamente che non si possiede un televisore per non pagare il canone Rai sarà reato, ma non perché modifichiamo qualcosa. Il decreto del 2000 già dice che la certificazione di un dato falso è reato. Nella legge di stabilità esplicitiamo che vale quella regola”.
Il canone verrà versato dalle famiglie italiane. L’imposta della tv sarà ricompresa nella nostra bolletta elettrica, dove l’importo del nuovo canone Rai verrà indicato con una voce distinta, separata. Pagherà il canone Rai chi è intestatario dell’utenza elettrica, perché destinatario della bolletta della corrente e chi possiede due case, ed ha intestate entrambe le utenze elettriche a suo nome, dovrà pagare un solo canone. Il nuovo sistema sarà operativo a metà del 2016 perché richiede grandi sforzi tecnici e organizzativi. Dunque la prima bolletta elettrica gravata dal canone Rai sarà quella di giugno 2016, al più tardi quella di agosto 2016.











