Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari dovranno risarcire la SudFondi Srl, società dei Matarrese attualmente in liquidazione, per l’abbattimento dei palazzi di Punta Perotti.
La Corte d’Appello di Bari (terza sezione civile) ha condannato i tre Enti al risarcimento di quasi 8,7 milioni di euro, a cui si dovrà aggiungere la rivalutazione in base agli indici Istat, per il danno patrimoniale subito dalla società in seguito all’abbattimento dei palazzi prospicenti il lungomare di Bari.
I giudici hanno parzialmente accolto il ricorso della società, che aveva impugnato la sentenza con la quale il Tribunale di Bari, nel 2014, aveva rigettato la domanda dei costruttori.
La vicenda di Punta Perotti è molto lunga e complessa, la lottizzazione, iniziata nel 1995, è stata giudicata abusiva, ma gli imprenditori sono stati tutti assolti alcuni anni dopo in quanto avevano ottenuto una regolare autorizzazione edilizia. Intanto nel 2006 i palazzi, dopo essere stati confiscati, sono stati demoliti in diretta televisiva con tanto di discorso dell’allora sindaco di Bari Michele Emiliano.
L’illegittimità della confisca era già stata dichiarata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto un risarcimento complessivo di 49 milioni di euro (37 alla sola Sud Fondi), già liquidati, per il mancato godimento dei suoli negli anni della confisca, dal 2001 al 2010.
L’odierna sentenza riconosce una serie di ulteriori ristori dovuto al rilascio delle concessioni edilizie, per le spese sostenute per la progettazione, Ici e oneri di urbanizzazione, che adesso dovranno essere rimborsati ai Matarrese.
A difendere la scelta dell’abbattimento è, in ogni caso, Michele Emiliano, attuale governatore della Puglia: “Nessun dubbio sulla demolizione di Punta Perotti. La sentenza della Corte d’Appello di Bari ha condannato gli Enti convenuti in giudizio (Comune, Regione e Ministero) per aver consentito agli inizi degli anni ’90 la realizzazione di Punta Perotti e non certo per aver disposto l’abbattimento. Quindi parliamo di responsabilità amministrative risalenti nel tempo. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che all’epoca della adozione (1990) e della approvazione (1992) delle due lottizzazioni e relativo rilascio della concessione edilizia (1994) il Comune non potesse farlo, perché lì non si poteva costruire, per la presenza dei vincoli di inedificabilità previsti dalla normativa regionale e statale vigente. Quindi i piani di lottizzazione non erano legittimi, perché privi della necessaria autorizzazione paesaggistica. La Corte d’Appello ha ritenuto responsabili anche la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali (organo periferico del Ministero) e la Regione, per aver consentito il rilascio della concessione edilizia. Finalmente una parola chiara e, spero, definitiva sulle responsabilità politiche e amministrative di questa vicenda”.











