Estate, tempo di raccolto. Gran caldo per quasi tutto il periodo e generalmente tempo di incendi in campagna. Ci sono delle regole ben precise che disciplinano l’attività della bruciatura delle stoppie e soprattutto i casi in cui è consentita o è vietata.
Su tutto il territorio della Puglia, l’attività di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali derivanti dalla coltivazione di colture “cerealicole” è disciplinata dalla Legge Regionale 12/12/2016 nr. 38 e dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018, n. 1149.
La Legge Regionale vieta, in linea generale l’accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglia nonchè la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti oppure a riposo.
Ma una importante deroga alla normativa regionale riguarda, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi “15 giugno – 15 settembre” è consentita la bruciatura delle stoppie solo in casi eccezionali come, ad esempio, per le superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano. In tali casi, la verifica dell’effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell’azienda agricola oggetto dell’operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell’inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.
Per i conduttori di fondi che, invece, risiedono nelle zone soggette a vincoli paesaggistici, Sic e Zps, le operazioni sono sempre vietate, senza alcuna deroga.
Anche nel caso in cui la bruciatura delle stoppie fosse consentita, deve essere in ogni caso obbligatoriamente realizzata una fascia di protezione lungo tutto il perimetro del fondo agricolo.
I controlli sul rispetto di queste disposizioni viene effettuato dai Carabinieri Forestali e dagli agenti della Polizia Locale.











