Per la Costruzioni Generali si farà il concordato preventivo e non la liquidazione giudiziale, come pure alcuni dei creditori (tra cui l’Agenzia delle Entrate) avevano chiesto.
Il Tribunale di Bari, dopo due anni di procedura, ha omologato la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale della Costruzioni Generali s.r.l, gruppo Mazzitelli, e rigettato l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate con la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale del pm.
Nel corso della procedura, la proposta di concordato era stata votata favorevolmente solo dai creditori appartenenti a 3 classi su 6, con il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate in due delle 3 classi dissenzienti motivato sulla base di due presunti risalenti atti in frode che, tra l’altro, avevano portato circa un mese fa anche all’esecuzione di perquisizioni.
Il Tribunale di Bari, con la motivazione del provvedimento emesso oggi – sottolinea la società in una nota – nell’omologare il concordato preventivo ha però affermato sia la piena praticabilità del cosiddetto cram down omologatorio per l’evidente convenienza della proposta per tutti i creditori in luogo della liquidazione giudiziale (e, soprattutto, per l’Agenzia delle Entrate il cui voto è stato forzosamente “convertito” da contrario in favorevole dallo stesso Tribunale), sia la mancanza di atti in frode della medesima Costruzioni Generali s.r.l., non essendo tali ai fini concorsuali le due contestate operazioni di trasferimento delle quote sociali SELP s.r.l. e Turismo Internazionale s.r.l. risalenti ad oltre quindici anni fa, principalmente in ragione della costante trasparenza della Costruzioni Generali nel corso dell’intera procedura concorsuale”.
Per il Tribunale, infatti – sottolinea ancora la nota – “la procedura si è svolta con regolarità in tutte le sue fasi e la proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi” ed “è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai commissari giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso, anche in riferimento all’assenza di atti in frode, nei termini ulteriormente precisati in sede di esame dell’unica opposizione presentata”.
“Con la decisione di oggi, per espressa affermazione del Tribunale – conclude la nota – da un canto i creditori della Costruzioni Generali s.r.l. hanno la certezza di vedere garantito il pagamento dei loro crediti in misura migliore rispetto a quanto avrebbero potuto incassare con la liquidazione giudiziale della Costruzioni Generali s.r.l. e dall’altro la Costruzioni Generali s.r.l. ha visto accertata la mancanza di atti frode in sede concorsuale.











