E’ già così: a partire dal 1°aprile 2019 gli assegni familiari devono essere richiesti solo on line, direttamente sul sito dell’INPS.
Se a cambiare sono le regole per fare domanda, restano per contro invariate le tabelle ANF 2019. Le tabelle che consentono ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di fare il calcolo dell’importo riconosciuto direttamente in busta paga o sulla pensione.
Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019 i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio. Questo sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro (entro e non oltre il 31 marzo 2019), sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all’INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite al precedente paragrafo 4.1.
Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 accade questo: il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza. Poi liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.
Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
Ecco una sintesi delle novità previste dalla Circolare INPS n. 45/2019.
Dal 1° aprile sul sito web dell’Istituto di Previdenza sarà attivato un nuovo servizio dedicato. In questo modo, ha spiegato l’INPS, sarà possibile garantire una maggiore correttezza del calcolo dell’importo spettante. Oltre che una più puntuale gestione dei dati personali secondo la normativa vigente.
Gli assegni (proporzionali al nucleo familiare e al collegato reddito), vengono corrisposti in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’INPS previa domanda della famiglia. Il cui reddito totale non deve superare le soglie massima previste dalla legge. E deve essere composto da almeno il 70% di reddito da lavoro dipendente o assimilato.
La domanda per richiedere gli assegni familiari deve essere presentata per ciascun anno a cui si ha diritto, mediante uno dei seguenti canali:
– sito ufficiale dell’INPS, dove si opera nella pagina dedicata al servizio on line dedicato, accessibile tramite Pin dispositivo, identità digitale SPID o Carta nazionale dei Servizi;
– patronati o intermediari dell’INPS. A questa opzione possono ricorrere anche coloro che sono sprovvisti del Pin.
Successivamente all’inoltro, l’Inps si occuperà della definizione del diritto e della correlata misura della prestazione familiare, individuando gli importi giornalieri/mensili spettanti.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla sezione specifica “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Una risposta dell’Istituto è prevista solo in caso di rigetto delle domande.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare (esclusivamente in modalità telematica) una domanda di variazione per il periodo di interesse avvalendosi della procedura “ANF DIP”.




















