Liste paritetiche tra i due generi e doppia preferenza, ma solo se con due esponenti di genere diverso.
Mentre tutto è fermo sulla valutazione se eliminare o meno l’obbligo per i sindaci pugliesi a dimettersi entro 180 giorni dalle elezioni regionali, intanto qualcosa si muove in Puglia. Questa mattina la Commissione riforme istituzionali presieduta da Joseph Splendido, ha approvato all’unanimità la proposta di legge di modifica alla legge elettorale regionale con prima firmataria Lucia Parchitelli e sottoscritta dai consiglieri Paolo Campo, Debora Ciliento, Grazi Di Bari, Rosa Barone, Anita Maurodinoia, Tonia Spina e Loredana Capone.
Le modifiche contenute nel testo approvato recepiscono integralmente i contenuti relativi alla doppia preferenza di genere, da cui è conseguito, in caso di due preferenze espresse dall’elettore per candidati del medesimo sesso, l’annullamento della seconda preferenza.
Con la modifica del comma 13 dell’art. 8 della legge regionale elettorale vigente, è stato previsto che, all’interno delle liste presentate per l’elezione al Consiglio regionale, i componenti dello stesso sesso non siano rappresentati per più del 60% del totale, pena l’inammissibilità della lista stessa.
Pertanto l’art. 7 della Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:
“1. La scheda per l’elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l’ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall’alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per l’espressione del voto di preferenza per massimo due candidati di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.
2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome, oppure il nome e cognome, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
6. Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
7. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.
8. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
9. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato presidente e nulli i voti di lista.
10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma.
Il comma 13 dell’articolo 8 della Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:
“13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede all’unità più vicina”.











