Si conclude dopo 13 anni ed un lungo iter processuale la complessa vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il professor Fabrizio Volpe, professore di Diritto Civile dell’Università di Bari. La Corte d’Appello di Bari ha infatti riformato la sentenza di condanna emessa nel primo grado di giudizio, disponendo la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione dei giudici d’appello si basa su una sostanziale riqualificazione dei fatti contestati al docente, determinando una svolta decisiva rispetto al quadro accusatorio originario.
La ridefinizione delle accuse: esclusa la concussione
La vicenda risaliva a contestazioni legate a presunti scambi o pressioni in ambito universitario. L’ipotesi di reato iniziale era quella di concussione, un’impostazione che era già stata parzialmente derubricata nel corso del giudizio di primo grado.
Con la sentenza d’appello, la posizione del docente è stata ulteriormente ridimensionata. I giudici di secondo grado hanno escluso l’esistenza di qualsiasi forma di condotta prevaricatoria, accertando che il professor Volpe non ha esercitato alcun abuso del proprio ruolo istituzionale.
La decisione della Corte d’Appello di Bari
Entrando nel merito del comportamento del docente universitario, il collegio giudicante ha riconosciuto che non vi è stata alcuna costrizione o induzione nei confronti della studentessa per l’ottenimento di utilità in cambio del superamento degli esami.
In primo grado, il Tribunale aveva riqualificato uno degli episodi di concussione in induzione indebita, reato per il quale era arrivata la condanna a cinque anni. È proprio questa condanna a essere stata ora annullata dalla Corte d’Appello, che ha dichiarato il reato prescritto. La contestazione di violenza sessuale, invece, era già stata riqualificata in tentata violenza sessuale e dichiarata prescritta, così come il secondo episodio di concussione inizialmente contestato.
A seguito del ridimensionamento e della riqualificazione giuridica dei fatti in una fattispecie meno grave, è subentrato il maturarsi dei termini di prescrizione, stabilendo la formale chiusura del processo a dodici anni dall’inizio delle indagini.











