L’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori del 1970 si applica ancora per il pubblico impiego, a stabilirlo definitivamente è la Corte di Cassazione, nonostante fosse stato già esplicitato in altre occasioni dal Ministro della P.A. Madia.
Infatti la riforma Fornero aveva temperato i casi di reintegro, mentre con il Jobs Act di fatto è stato totalmente superato il reintegro per i licenziamenti economici e/o disciplinari, fatti salvi i casi discriminatori.
Ma nulla può e nulla deve intaccare il “posto fisso” se a donarlo è lo Stato. Possiamo tranquillamente affermare che si sia creata una profonda spaccatura in punta di giurisprudenza, causata dalla confusione politica.
Ci sono almeno due macro iniquità con le leggi intervenute negli ultimi anni. La prima riguarda la segmentazione dei diritti tra chi è stato assunto prima del 07 Marzo 2015 (per cui si applica ancora l’Articolo 18, con annesso Statuto dei Lavoratori) e chi dopo, con i decreti attuativi del Jobs Act in vigore. E la seconda viene obliterata adesso, con la discrimine sulle tutele in base al tuo datore di lavoro pubblico o privato.
A voler essere pignoli, potremmo tranquillamente scovare una terza piaga normativa. Con l’abolizione dei co.co.co e dei co.co.pro infatti, l’esecutivo Renzi enfatizzava la scomparsa del precariato, in realtà questa pratica è divenuta ancora più selvaggia e discontinua con l’abuso dei voucher lavoro.
Ben 1.400.000 lavoratori sono stati finti occasionali nel corso del 2015. Un esercito senza diritti e senza certezze, totalmente ignorati da qualsiasi circuito bancario e previdenziale.
E’ un po’ come trovarsi in un Campionato di calcio, ci sono i lavoratori di Serie A (Pubblici) e di Serie B (Privati), con il risultato che a tifare anziché le curve da stadio, vi sono le curve deflattive.











