HomeAmbiente e ScienzeEcotassa, basta rinvii. La Puglia tra virtù e demerito

Ecotassa, basta rinvii. La Puglia tra virtù e demerito

Ecotassa sì, ecotassa no. È da anni che la Puglia rimanda il pagamento di questo tributo ma sembra che, con l’inizio del 2015, sia giunto il momento. Purtroppo, nonostante il tempo concesso, solo pochi comuni salderanno la cifra minima, pari a 5,17 euro per tonnellata di rifiuto in discarica, mentre molti altri dovranno fare i conti con il mancato impegno.

Cerchiamo di orientarci un po’ in ambito legislativo. L’istituzione del tributo – commi da 24 a 41 dell’art. 3, legge n. 549 del 28 dicembre 1995 – avente finalità ambientali, vuole favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la bonifica di siti contaminati e il recupero di aree degradate, attenando la convenienza economica dello smaltimento mediante semplice deposito in discarica o incenerimento senza il recupero di energia.

Alle discariche sono assimilati gli impianti di incenerimento senza recupero di energia, le discariche abusive ed i depositi incontrollati, nonché le discariche istituite in via temporanea con ordinanza.

La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito. L’ammontare dell’imposta è fissato con legge regionale, nell’ambito dei parametri – tra un limite minimo ed uno massimo – stabiliti dalla legge n. 549/1995, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti.

L’aliquota, è definita dal legislatore regionale entro il 31 luglio di ogni anno, a valere per il successivo periodo d’imposta, all’interno di un campo di variazione definito dalla legge n. 549/1995. Qualora la Regione non si attivi nei termini prestabiliti per la modifica delle aliquote, ope legis, godranno di ultrattività quelle adottate nei periodi di imposta immediatamente precedenti.

L’aliquota massima – 25,82 euro a tonnellata – è applicata ai Comuni che non raggiungo­no, nel periodo di riferimento 1°settembre – 31 agosto di cia­scuna annualità, il 40 per cen­to di raccolta differenziata.

Premialità sono previste per l’adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata così come previste dal decreto legislativo 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 198 (Competenze dei comuni), comma 2, lettera g), del decreto legislativo 152/2006;  elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata; elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale ed elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali.

La legge prevede premialità anche per i Comuni che regi­strano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma inferiori al 40 per cento quali la riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera a) del comma 6 – detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che vengano raggiunte le percentuali di raccolta differenziata previste dal decreto legislativo 152/2006 – e riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera b) del comma 6.

Nella legge è previsto anco­ra che ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differen­ziato e indifferenziato si tenga conto, per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo Ambito Territoriale Ottimale o Comu­ne certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai ge­stori degli impianti a servizio del relativo Ambito Territoriale Ottimale di competen­za e dei dati certi­ficati direttamente dalle piatta­forme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzio­nati nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani – Consorzio nazionale im­ballaggi o dagli im­pianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.

Nel 2011 il governatore Vendola decise di sospendere le sanzioni previste per i Comuni non virtuosi in tema di raccolta differenziata, a patto di incrementare del 5% la percentuale entro fine giugno 2014, il riconoscimento di sgravi fiscali per le famiglie con 4 figli, l’assegnazione di 16,7 milioni di euro ai Consorzi di bonifica con l’impegno di avviare definitivamente il risanamento degli stessi scindendo i compiti di bonifica da quelli della distribuzione irrigua che dovevano diventare di competenza di Acquedotto pugliese.

Alla luce di tutto questo molti comuni pugliesi, ad oggi, non sono riusciti a procedere in maniera efficiente con la raccolta differenziata: mentre la regione, in generale, è protagonista di un trend positivo nel 2014 – l’andamento della differenziata è passato dal 25,36% al 38,88%, secondo i dati dell’Assessorato all’ecologia – non tutte le città hanno contribuito a tale risultato. Sfogliando le classifiche di Legambiente, tra i comuni “ricicloni” ci sono solo Cellamare (71,82%) e Monteparano (72,87%) – aventi meno 10.000 abitanti – e Rutigliano (79,59%) e Canosa (68,26%) – con più di 10.000 abitanti.

Ora è arrivato il momento di pagare e di capire come “far meglio” per il prossimo anno.

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