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Illegittima l’imu agricola del 2014. Turco: Ora i Comuni procedano con i rimborsi

La commissione tributaria di Grosseto con sentenza n.  402 dello scorso 7 dicembre ha “bocciato” l’Imu agricola relativamente al 2014 accogliendo il ricorso presentato dal presidente di Confagricoltura Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

La richiesta del pagamento dell’Imu agricola per il 2014 è stata ritenuta illegittima, in quanto in violazione dell’articolo 3 dello statuto del contribuente. Secondo tale articolo, infatti, le disposizioni tributarie non possono avere efficacia retroattiva e, relativamente ai tributi periodici, le modificazioni introdotte devono applicarsi a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

“È una sentenza che costituisce un importante precedente e che aiuta gli operatori del settore. Ora gli enti locali facciano la loro parte con i rimborsi”.

Esprime soddisfazione il Consigliere regionale de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Turco, commentando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto.

“Come è noto, il pagamento dell’Imu relativa al 2014 per i terreni agricoli venne disposta con D. L. n. 4 del 24 gennaio 2015 – spiega il consigliere tarantino Turco -. Ed è molto interessante un aspetto di questa vicenda: il ricorrente, nel ricorso, ha eccepito la violazione dell’articolo 3 dello Statuto del Contribuente, il quale dispone che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”. Tesi che è stata confermata dalla Commissione Tributaria di Grosseto accogliendo il ricorso e ordinando al Comune il rimborso della somma versata dal contribuente”.

“Ecco quindi che i prossimi passaggi presso gli enti locali sono fondamentali: allo stato attuale le aziende agricole, entro 48 mesi dal versamento, devono richiedere il rimborso ai Comuni i quali possono accogliere o non accogliere l’istanza in maniera palese o con il silenzio rifiuto. Nel primo caso ci sono 60 giorni per ricorrere alla Commissione Tributaria di competenza; nel secondo, il ricorso può essere presentato in qualsiasi momento, purché entro il termine prescrizionale del diritto alla restituzione che, in assenza di specifiche disposizioni, è quello di dieci anni. Onde evitare ai cittadini che per l’anno 2014 hanno versato l’Imu per i terreni agricoli di presentare istanze ai Comuni o, peggio, di presentare ricorsi alla Commissione Tributaria, con conseguente aggravio di spese per l’Ente, invito le amministrazioni comunali – conclude Turco – a prevedere nel bilancio 2016 le somme necessarie e ad effettuare i rimborsi di quanto illegittimamente riscosso. Ovviamente al netto dei ricorsi alla sentenza che ciascun Comune deciderà eventualmente di presentare”.

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Redazione
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