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Cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza promossi da sindacati e associazioni al centro della consultazione referendaria dell’8 e 9 giugno. La direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento Affari interni e territoriali del Viminale ha pubblicato i fac-simile delle schede di voto relative ai referendum abrogativi, indetti con decreti del Presidente della Repubblica 25 marzo 2025 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 31 marzo 2025), che si svolgeranno domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Analizziamo quesito, colore scheda, testo integrale e opzione di voto (si o no).
Nel dettaglio, le schede saranno di colore diverso per ciascun referendum:
Referendum 2025 – Quesito 1 scheda color verde chiaro: “Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione”,
Il quesito sarà così formulato: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Numerose sono state nel corso degli anni le sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti del testo. Votando sì, si abroga la norma fermando i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo. Viceversa, votando no, la norma rimarrà immutata.
Referendum 2025 – Quesito 2 scheda color arancione: “Piccole imprese – Licenziamenti e relative indennità: abrogazione parziale”
Il quesito sarà così formulato: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Il testo dell’articolo 8 recita “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro. Nelle imprese con meno di 16 dipendenti dunque, una lavoratrice o lavoratore può ottenere al massimo un’indennità di 6 mensilità anche qualora un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto di lavoro”. Abrogando questo limite, quindi votando sì, si potrà aumentare l’indennizzo sulla base della capacità economica dell’azienda, dei carichi familiari e dell’età della lavoratrice o lavoratore. Votando no invece, la legge resterà immutata.
Referendum 2025 – Quesito 3 scheda color grigio: “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”
il quesito sarà così formulato: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Attualmente in Italia più di 2 milioni di persone hanno un contratto a tempo indeterminato. I rapporti a termine possono essere instaurati attualmente senza alcuna motivazione che ne giustifichi la temporaneità. Votando sì, si ripristina l’obbligo di causali per il ricorso al tempo determinato. Votando no, la legge rimane immutata.
Referendum 2025 – Quesito 4 scheda color rosso rubino: “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione”
Il quesito sarà così formulato: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Gli infortuni sul lavoro non sono una novità in Puglia né in Italia. Attualmente però, le norme non prevedono l’estensione della responsabilità all’impresa appaltante. Votando sì all’abrogazione si favoriscono imprese con solidità finanziarie e regole anti-infortunistiche maggiori a garanzia della sicurezza sul lavoro. Votando no all’abrogazione, la legge rimane immutata.
Referendum 2025 – Quesito 5 scheda color giallo: “Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”
Il quesito sarà così formulato: «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»
Numerosi lavoratori straniere operano sul nostro territorio da anni ormai. Attualmente, è possibile fare domanda per ottenere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza legale. Votando sì si dimezzeranno, da 10 a 5 anni, i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992. Il referendum sulla Cittadinanza Italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica. Votando no all’abrogazione, la legge rimane immutata.











