Con la sentenza n. 651 del 5 maggio 2021, il Tar Lecce, II Sez., Pres. Antonella Mangia – Est. Roberto Michele Palmieri, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione nonché il ricorso per motivi aggiunti proposto da una società avverso il diniego alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (Crap) adottato dal Comune di Tricase, difeso dall’Avv. Francesco G. Romano.
In particolare, il ricorrente aveva richiesto al Comune l’autorizzazione alla realizzazione di una Crap di 14 posti, anche sulla base del presupposto che su detto immobile insisteva una precedente Crap autorizzata e, successivamente, spostatasi in altra sede; il Comune, tuttavia, prendendo atto del parere regionale sfavorevole, aveva rigettato l’istanza presentata.
Il Tar Lecce aderendo alle tesi dell’Asl Lecce, difesa dall’Avv. Sergio Anastasia, del Comune di Tricase, difeso dall’Avv. Francesco G. Romano, e della Regione Puglia, difesa dall’Avv. Paolo Scagliola, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione nonché quello per motivi aggiunti, confermando quindi la precedente sentenza del Tar 795/2020 con cui si era accertato che la ricorrente non è titolare di una struttura accreditata a nulla rilevando la disponibilità di un immobile in cui, in precedenza, vi era una Cooperativa con accreditamento istituzionale; ciò, in quanto l’accreditamento è riferito all’ente erogatore del servizio e non interessa l’immobile in quanto tale; allo stesso modo, si conferma la sentenza che aveva ritenuto non sussistente alcuna disparità di trattamento da parte delle Amministrazioni e che il fabbisogno residuo di posti letto a livello provinciale sarebbe stato comunque soddisfatto dalle richieste presentate da altri soggetti da preferire alla società ricorrente.
Per effetto di ciò viene definitivamente rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nei confronti delle amministrazioni per un importo di oltre € 8.000.000,00, condannando anche la ricorrente alle spese in favore delle amministrazioni resistenti.
In questo modo il Tar Lecce mette la parola fine ad un contenzioso che aveva già visto investiti della questione in passato Tar e Consiglio di Stato, riconoscendo una volta per tutte la legittimità dell’operato del Comune di Tricase, dell’Asl Lecce e della Regione Puglia.
Allo stesso modo, è di particolare importanza il rigetto della ingente domanda risarcitoria che consente di tirare un respiro di sollievo alle casse pubbliche.











