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Il prossimo 12 giugno insieme alle elezioni amministrative gli italiani sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti referendari sulla giustizia promossi e presentati insieme dalla Lega e dai Radicali Italiani.
I cinque quesiti riguardano: elezione del Csm, misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati (Legge Severino).
Al momento, secondo un recente sondaggio della Swg, soltanto un elettore su quattro è informato e conosce il contenuto dei quesiti referendari e cosa si intende promuovere con un SI o cosa si vuole confermare con un NO. Ci sembra opportuno, dunque, promuovere una puntuale spiegazione di ogni quesito per poter essere meglio in grado di determinare la scelta di ognuno di noi.
Questi i cinque quesiti sui quali gli italiani saranno chiamati ad esprimersi. Verranno consegnate dunque 5 schede di colore diverso, una per ogni quesito referendario. Nei Comuni chiamati a rinnovare le proprie cariche amministrative (sindaco e consiglio comunale) a queste schede si aggiungerà anche quella per le Elezioni Amministrative Locali.
Per la validità del referendum è indispensabile un quorum: ovvero è necessario che alle urne si rechi il 50% degli aventi diritto al voto più uno.
Referendum giustizia: modalità di elezione del CSM
IL QUESITO «Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».
LA SPIEGAZIONE: Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è il massimo organo di amministrazione della giustizia e di autocontrollo dei giudici. E’ previsto dalla Costituzione e ne è garantita l’autonomia da ogni altro Organo e potere dello Stato. Oltre a membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore Generale della Cassazione) è composto da 23 membri, eletto per 2/3 dai magistrati e per 1/3 dal Parlamento. Dei sedici componenti scelti dai giudici 2 sono eletti tra i componenti della Corte di Cassazione, 10 tra i giudici di merito, 4 tra i pubblici ministeri e durano in carica 4 anni. Ogni giudice per potersi candidare deve raccogliere una serie di firme di altri magistrati a sostegno della propria candidatura, nel numero compreso tra 25 e 50. Il referendum vuole abrogare questo obbligo di raccolta delle firme, nelle intenzioni dei promotori per sottrarre la candidatura dei magistrati alla necessità di avere un “folto” gruppo a sostegno, e quindi per togliere alle correnti ed alle associazioni di magistrati la possibilità di “gestire” in qualche modo le candidature stesse.
Referendum giustizia: i consigli giudiziari
IL QUESITO «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».
LA SPIEGAZIONE: I Consigli Giudiziari sono un organo consuntivo territoriale (ce ne sono diversi nelle diverse Regioni d’Italia) del Consiglio Superiore della Magistratura. E’ composto da membri di diritto da magistrati eletti, da avvocati e da un professore universitario. Interviene dando pareri su questioni che riguardano l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici giudiziari, esercitano la vigilanza sulla condotta dei magistrati in servizio e formulano le pagelle relative all’avanzamento in carriera dei magistrati. Su questi due ultimi argomenti però possono votare soltanto i membri togati dei Consigli Giudiziari (i giudici) e non quelli laici (avvocati e professore universitario). Il referendum si propone di abrogare questa limitazione, consentendo a tutti i membri di votare in tutti i casi in cui vi sia un parere. In buona sostanza anche gli avvocati potranno partecipare alla valutazione dei giudici (se vince il Si).
Referendum giustizia: separazione delle funzioni dei magistrati
IL QUESITO «Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».
LA SPIEGAZIONE: un lungo quesito che intenderebbe abrogare la norma che attualmente consente ad un magistrato di cambiare funzione. Oggi un togato può passare, nel corso della sua carriera, per un massimo di 5 volte tra la funzione requirente (i pubblici ministeri) a quella giudicante (i giudici). Il referendum si propone di abolire questa possibilità: i pm restano pm, i giudici restano giudici senza possibilità di interscambio professionale. Quindi un magistrato all’inizio della sua carriera dovrebbe scegliere la sua funzione ed il suo ruolo e quindi mantenerlo per tutta la sua vita lavorativa.
Referendum giustizia: misure cautelari
IL QUESITO «Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».
LA SPIEGAZIONE: Le misure cautelari sono provvedimenti emessi dal giudice che vanno a limitare in qualche modo la libertà personale dell’indagato o dell’imputato durante la fase preliminare del processo o durante il processo. Variano dagli arresti all’obbligo di firma o di dimora, al divieto di avvicinamento o altre specifiche forme interdittive di limitazione della libertà. Le misure cautelari vengono emanate in presenza di quattro presupposti giuridici: 1. Pericolo di inquinamento delle prove. 2. Pericolo di fuga dell’indagato/imputato. 3. Pericolo di reiterazione del reato. 4. Possibilità di compiere altri gravi reati di mafia o con l’uso delle armi.
I promotori referendari vogliono abrogare la legge che dispone la possibilità di emettere qualsiasi misura cautelare nel caso in cui ricorra l’ipotesi di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato della stessa specie per cui il soggetto è attualmente sottoposto a indagine o processo.
Referendum giustizia: Legge Severino
IL QUESITO «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».
LA SPIEGAZIONE: La Legge Severino dispone l’incandidabilità e la decadenza dei parlamentari, dei consiglieri regionali, dei sindaci e degli amministratori locali che si trovino in determinate condizioni.
Tra le altre limitazioni vi è l’ incandidabilità alle cariche di deputato, senatore e membro del Parlamento Europeo di chi avesse riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone), di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione e di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. In pratica una serie di reati prevedono l’impossibilità di presentare la propria candidatura.
Il quesito punta a cancellare interamente la legge Severino, puntando al ritorno in vigore della legge precedente, che prevede l’interdizione dei pubblici uffici, ma solo come pena accessoria decisa dal giudice. In pratica si vuole eliminare il meccanismo automatico di incandidabilità per chi sia stati condannato definitivamente per una serie di reati.











