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Che fine ha fatto Google Maps?

Non sarà certo passato inosservato ai più attenti che qualcosa negli ultimi giorni sia cambiato. Infatti, se proviamo con l’aiuto del nostro pc a cercare un luogo, che sia un museo o un ristornate, sul noto motore di ricerca, Google, non è più visibile la funzionalità più utilizzata per raggiungere un posto. Potremo infatti cercare immagini, video, notizie, libri e altro.

Ma non maps! Cosa è successo?

Dal 7 marzo 2024 è entrato in vigore il Digital Markets Act (DMA), un nuovo regolamento dell’Unione Europea che mira a introdurre maggiore responsabilità per le grandi piattaforme online come Apple, Google, Meta e Amazon. Il DMA stabilisce una serie di criteri oggettivi chiaramente definiti per identificare i “gatekeeper”, ovvero controllore all’accesso. I gatekeeper sono grandi piattaforme digitali che forniscono i cosiddetti servizi principali della piattaforma, come ad esempio motori di ricerca online, app store, servizi di messaggistica. I gatekeeper dovranno rispettare le cose da fare, ovvero gli obblighi, e da non fare, ovvero i divieti, elencati nel DMA.

Il DMA è uno dei primi strumenti normativi a regolamentare in modo completo il potere di gatekeeper delle più grandi aziende digitali integrando ma non modificando, le regole di concorrenza dell’UE, che continuano ad applicarsi pienamente. Obiettivi principali del DMA sono tra gli altri: evitare barriere all’ingresso, proporre all’utente finale strade alternative, favorire concorrenza leale ed evitare di porsi, per alcune tipologie di servizi, in posizione dominante rispetto agli altri gatekeeper.  E ancora, agire senza trarre vantaggio sproporzionato, lasciare all’utente finale la scelta sul vantaggio derivante dall’utilizzo di un determinato servizio. Consentire l’adozione di pratiche leali e di contendibilità.

Oltre a ciò accade spesso poi che, prima di poter accedere ad un servizio, venga richiesto di prestare il proprio consenso all’utilizzo di determinati dati, operazione che ormai viene eseguita senza nemmeno rendersene conto. Ora, non prestare il consenso non dovrebbe essere più complicato di prestare il consenso. Quando si richiede il consenso infatti, il gatekeeper dovrebbe presentare in modo proattivo all’utente finale una soluzione intuitiva per prestare, modificare o revocare il consenso in maniera esplicita, chiara e semplice. Inoltre, i gatekeeper non dovrebbero progettare, organizzare o gestire le loro interfacce online in modo tale da ingannare, manipolare, compromettere o falsare in altro modo, in misura rilevante, la capacità degli utenti finali di prestare liberamente il proprio consenso. In particolare, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di sollecitare gli utenti finali più di una volta all’anno a prestare il proprio consenso per la stessa finalità di trattamento per la quale inizialmente non hanno prestato o hanno revocato il consenso.

Al di là dei cambiamenti e delle nuove normative, diciamolo chiaramente, per andare da un punto A ad un punto B, o per avere accesso ad alcuni servizi, faremo ancora capolino su Google e sulle altre piattaforme dei Big Tech senza prestare troppa importanza al come dove quando e perché. Questo perché oramai è un’abitudine consolidata nel tempo, un’azione che viene compiuta in maniera quasi inconsapevole ed automatica. E anche perché, almeno al momento, la ricerca fatta da mobile restituisce ancora la possibilità di cliccare su “indicazioni” e raggiungere di conseguenza la destinazione utilizzando Maps.  Sarà difficile tornare indietro ora che la posizione dominante è stata assunta.

Esistono poi tra i servizi digitali i cosiddetti servizi di piattaforma di base che presentano una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate dalle imprese che li forniscono. Un esempio di tali caratteristiche dei servizi di piattaforma di base sono le economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l’aggiunta di utenti commerciali o utenti finali. Tra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano anche gli effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock-in, l’indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l’integrazione verticale e vantaggi basati sui dati.

Tutte le caratteristiche sopraelencate, in combinazione con le pratiche sleali delle imprese che forniscono i servizi di piattaforma di base, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere un impatto sull’equità del rapporto commerciale tra le imprese che forniscono tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali. Nella pratica ciò determina riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e può pertanto conferire al fornitore di tali servizi la posizione cosiddetta di gatekeeper. Allo stesso tempo è opportuno riconoscere che i servizi che agiscono a fini non commerciali, come i progetti di collaborazione, non dovrebbero essere considerati servizi di piattaforma di base ai fini del presente regolamento. È emerso dunque come un numero ridotto di grandi imprese, citate a inizio articolo, forniscano servizi di piattaforma di base dotate di considerevole potere economico che potrebbe qualificarle per essere designate come gatekeeper a norma del DMA.

Generalmente queste imprese vantano una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali attraverso i loro servizi e ciò, a sua volta, consente loro di sfruttare i vantaggi acquisiti in un settore di attività, quali l’accesso a grandi quantità di dati, in un altro settore. Alcune di tali imprese esercitano un controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell’economia digitale e per gli operatori di mercato esistenti o nuovi è estremamente difficile, a livello strutturale, sfidarle o contrastarle, indipendentemente dal livello di innovazione o efficienza di tali operatori di mercato. La contendibilità è ridotta in particolare a causa dell’esistenza di barriere molto alte all’ingresso o all’uscita, tra cui i costi di investimento elevati, che in caso di uscita non possono essere recuperati o possono essere recuperati con difficoltà, e l’assenza di alcuni input chiave nell’economia digitale, quali i dati, o l’accesso ridotto agli stessi.

Cresce di conseguenza la probabilità che i mercati sottostanti non funzionino correttamente, o non siano in grado di farlo nell’immediato futuro. È probabile che la combinazione di tali caratteristiche del gatekeeper determini, in molti casi, squilibri gravi in termini di potere contrattuale e, di conseguenza, pratiche sleali e condizioni inique tanto per gli utenti commerciali quanto per gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, a discapito dei prezzi, della qualità, della concorrenza leale, della scelta e dell’innovazione nel settore digitale.

I gatekeeper hanno un impatto significativo sul mercato interno, poiché forniscono punti di accesso, detti gateway, a un gran numero di utenti commerciali per raggiungere gli utenti finali in tutta l’Unione e su mercati diversi. L’impatto negativo delle pratiche sleali sul mercato interno e la contendibilità particolarmente scarsa dei servizi di piattaforma di base, nonché le ripercussioni a livello sociale ed economico di tali pratiche sleali, hanno indotto i legislatori nazionali e settoriali a intervenire. Sono già state adottate o proposte alcune soluzioni normative a livello nazionale volte ad affrontare le pratiche sleali e la contendibilità dei servizi digitali o, quanto meno, di alcuni di essi. Ciò ha creato soluzioni normative divergenti che comportano la frammentazione del mercato interno, incrementando di conseguenza il rischio di un aumento dei costi di conformità dovuti a serie di requisiti normativi nazionali divergenti.

Insomma, la finalità del DMA è lodevole ma, come sempre, non dovranno prevalere interessi nazionali e personalismi affinché questo regolamento possa realmente contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme volte a garantire la contendibilità e l’equità per i mercati nel settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper in particolare. La lotta da parte delle Istituzioni Europee alle Big tech è lanciata. Speriamo solo che non sia troppo tardi.

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