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Tar di Lecce rigetta il ricorso: l’appalto per realizzare un housing temporaneo va avanti

Il Tar Lecce ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione  di un appalto grazie al quale una società cooperativa, difesa dagli avvocati  Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti, potrà continuare a svolgere l’appalto e a garantire servizi fondamentali in favore di persone bisognose. In particolare, l’Ambito Territoriale di Lecce, difeso dagli avvocati Laura  Astuto e Elisabetta Ciulla, aveva bandito la gara di appalto di servizi a favore  della realizzazione di housing temporaneo per persone in condizioni di difficoltà. 

Le finalità del servizio sono – tra le altre – l’accompagnamento all’abitare sicuro, promuovere il benessere ontologico della persona, assicurare prossimità e relazione di cura in un contesto di promozione dell’autonomia della persona, separare l’eventuale trattamento (ad esempio psicologico, psichiatrico o di disintossicazione da alcol e droghe) dall’housing (inteso come diritto alla casa), avvalersi di un gruppo di professionisti con profilo differente che, a seconda del target individuato e del tipo di approccio di intervento utilizzato (intensivo o di supporto) sia capace di predisporre un intervento di tipo integrato e trans disciplinare. 

A detta della seconda classificata l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla  gara o, comunque, ottenere un punteggio inferiore, in quanto avrebbe omesso la necessaria indicazione delle figure professionali applicate alla commessa, con relativa qualificazione.

Il Giudice Amministrativo, invece, ha rigettato il ricorso poiché “trattasi di elementi di valutazione del merito tecnico dell’offerta – e non già di requisiti  di partecipazione ex artt. 6.3 del disciplinare e 11 del C.S.A., condizionanti  l’ammissibilità dell’offerta, come sostenuto dalla parte attrice –, che afferiscono alla “struttura organizzativa” del concorrente e agli “strumenti” di qualificazione organizzativa del servizio”. 

Allo stesso modo, con riferimento ai punteggi, “la valutazione operata dalla  Stazione appaltante, la quale non appare ictu oculi abnorme o irragionevole,  avuto riguardo ai criteri prefissati nel disciplina di gara”. 

Per effetto della sentenza, dunque, potrà proseguire il servizio in favore delle  persone in condizione di marginalità sociale; servizio che, essendo finanziato  dai fondi PNRR, rischiava di essere vanificato in caso di accoglimento del ricorso.

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Redazione
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