Le associazioni private non rientrano tra i luoghi sensibili previsti dalla legge regionale della Puglia contro la ludopatia, e dunque le sale da gioco non sono tenute a osservare la distanza minima di 500 metri disposta dalla norma.
Questo è quanto si legge nell’ordinanza del Tar Lecce che accoglie la domanda cautelare presentata dai gestori di una sala scommesse della provincia a cui il Questore aveva negato la licenza per il trasferimento dei locali. L’eccessiva vicinanza a una palestra di danza, secondo i giudici, non può essere una motivazione sufficiente al diniego: la norma sul “distanziometro” prevista dalla legge regionale “appare riferirsi – con carattere di tassatività – a luoghi aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi pubblici”.
La disposizione, dunque, «non sembra» includere nell’elenco dei luoghi sensibili anche le associazioni private, come in questo caso, “sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile”. D’altra parte, scrivono i giudici, le associazioni private hanno una diffusione molto diffusa e capillare; comprendere anche queste tra i luoghi sensibili renderebbe “oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione” e potrebbe portare “ad esiti paralizzanti” le attività di gioco, “con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale”. Il provvedimento del Questore è stato dunque sospeso in attesa dell’udienza di merito, fissata a marzo 2020.











