Approvata all’unanimità in Consiglio Regionale la proposta di legge a prima firma del capogruppo Pd Stefano Minerva e sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza per una ridefinizione autentica della legge in materia di proroga delle graduatorie concorsuali.
La norma ha l’obiettivo di chiarire, si spera in modo definitivo, a quali graduatorie si applicano le proroghe già approvate negli anni precedenti.
Rispetto all’anno 2025 viene precisato che la proroga prevista si applica a tutte le graduatorie in scadenza nel 2025, cioè tra 1 gennaio e 31 dicembre 2025, incluse quelle che erano già state prorogate dalla L.R. 27/2024.
Rispetto alle proroghe dell’anno 2026, si chiarisce che la previsione dell’art. 3 della L.R. 15/2025 si applica a tutte le graduatorie in scadenza nel 2026, cioè tra 1 gennaio e 31 dicembre 2026, comprese quelle già prorogate dalla L.R. 27/2024 e dall’art. 178 della L.R. 42/2024.
Le proroghe si applicano non solo alle graduatorie della Regione Puglia, ma anche a quelle degli enti pubblici vigilati dalla Regione; degli enti strumentali; delle agenzie regionali; delle aziende del Servizio sanitario regionale finalizzate alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato.
La legge non comporta costi aggiuntivi per il bilancio regionale, poiché si tratta di norme puramente ordinamentali.
La legge è stata approvata con un emendamento aggiuntivo, a prima firma Fabio Romito, che incide sulla Legge regionale n. 7 del 30.5.2025, in particolare sull’art. 47, approvato all’unanimità e sostitutivo dell’art. 1 bis dell’art. 23 Legge Regionale n.26 del 1.8.2020.
La norma chiarisce, in forma di interpretazione autentica, con riferimento alla prevista possibilità, per gli appartenenti alle forze dell’ordine e comparto giustizia ex legge Gozzini in quiescenza, di permanere nei propri alloggi fino ad un massimo di 15 anni dalla data di pensionamento per gli aventi diritto e 5 anni per i superstiti, che l’espressione “assegnatari pensionati entro i quindici anni”, si intende riferita anche ai soggetti già in quiescenza alla data di entrata in vigore della norma.












