Distanziometro, limiti di orario e di apertura dei centri slot e videolottery in Puglia, una legge che stenta a trovare la sua applicazione e sulla quale, da ultimo, gravano alcune questioni di costituzionalità. Sarà la Corte Costituzionale, infatti, a stabilire la legittimità del “distanziometro” stabilito dalla legge regionale della Puglia per il contrasto al gioco patologico.
E’ quanto deciso a luglio dello scorso anno il Tar Lecce, che ha bloccato le disposizioni entrate in vigore nel 2013.
L’udienza per discutere il ricorso, attualmente, non è ancora stata fissata.
Come ricorda l’agenzia stampa Agipronews, tutto è nato dal ricorso di due società di scommesse a cui è stato impedito il trasferimento del punto vendita, perché i nuovi locali non rispettavano il limite minimo di 500 metri dai luoghi sensibili. Una questione normalmente considerata materia di ordine pubblico e su cui la Corte Costituzionale si è pronunciata a favore delle Regioni: la gestione delle conseguenze sociali del gioco e la tutela delle fasce più deboli rientrano nella competenza degli enti locali.
Secondo il Tar Puglia, però, la questione non attiene all’ordine pubblico: “Il Collegio ritiene, che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Balduzzi, le disposizioni volte alla prevenzione della ludopatia rientrino nell’ambito della tutela della salute, materia rimessa dall’articolo 117 della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni”.
Una competenza “coordinata” che non sarebbe stata rispettata dalla legge regionale. “L’articolo 7, nel disporre l’immediata entrata in vigore delle norme in materia di distanza dai luoghi sensibili, contraddice il decreto Balduzzi che invece demanda l’applicazione della nuova disciplina alla pianificazione prevista (pianificazione che vede il coinvolgimento di diversi soggetti e che invece la legge regionale tralascia del tutto) così violando un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute”.
Le Regioni, sottolineano i giudici, possono stabilire regole coerenti con la disciplina statale, ma “è riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale”.
Il Collegio ritiene inoltre che permangono dubbi sulla costituzionalità della norma anche in materia di ordine pubblico e sicurezza, “in quanto la norma regionale citata comunque incide sugli esercizi che accettano scommesse, cioè su esercizi soggetti al controllo dell’autorità di pubblica sicurezza”. I giudici si rifanno a una pronuncia della Corte Costituzionale del 2010, nella quale si afferma che l’ambito della sicurezza, che secondo la Costituzione spetta allo Stato, “non si esaurisce nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone”.
Discutibile anche il profilo temporale: mentre il decreto Balduzzi prevede che le disposizioni si applichino alle concessioni bandite dopo l’entrata a regime delle norme, la legge regionale dispone che l’autorizzazione non venga più concessa dalla sua prima entrata in vigore.
“L’applicazione della normativa regionale in assenza degli strumenti di raccordo e pianificazione dal decreto Balduzzi – di fatto incide del tutto ingiustificatamente sui valori costituzionali esplicitati”, concludono i giudici.
Come andrà a finire? E’ presto per poterlo dire. Ma una cosa è certa, bisogna trovare il giusto equilibrio tra le esigenze commerciali di chi fa del gioco legale la propria attività e le esigenze sociali di tutela soprattutto delle fasce più deboli della popolazione.











