L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287/1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili.
Attualmente il collegio è composto dal Presidente Giovanni Pitruzzella e da due componenti, Gabriella Muscolo e Michele Ainis.
I principali ambiti di intervento dell’Autorità sono:
a) garantire la tutela della concorrenza e del mercato;
b) contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie;
c) vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo;
d) attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità.
Sottolineiamo come l’esigenza di un comportamento particolarmente rigoroso, avvertita fin dalla sua costituzione, abbia condotto l’Autorità all’approvazione di un codice etico a cui devono attenersi tutti gli appartenenti ad essa, che garantisce la correttezza procedurale dei compiti affidati. Nel codice, oltre ai principi generali, vengono fornite anche disposizioni pratiche su tutta una serie di questioni che vanno dal conflitto di interessi all’invio di regali.
L’Agcm intrattiene rapporti anche con gli altri organismi di controllo e di regolazione, con l’obiettivo è rendere più efficaci e efficienti le rispettive azioni in un’ottica di leale collaborazione tra istituzioni (es. Banca d’Italia, Ivass, Consob). In alcuni casi è la stessa normativa nazionale a formalizzare lo scambio di pareri tra Autorità.
Fin dal 1992 l’Antitrust è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite. Dal 2000 ha iniziato a valutare anche la pubblicità comparativa. Solo nel 2005 tuttavia è stato riconosciuto all’Autorità il potere di imporre multe. Nel 2007, nel dare attuazione ad una direttiva europea (29/2005/CE), le competenze sono state ampliate: è stata introdotta la tutela del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese nei confronti dei consumatori.
Se un’impresa tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento, l’Antitrust può intervenire anche in via cautelare e imponendo sanzioni che, per le pratiche messe in atto a partire dal 15 agosto 2012, possono arrivare a 5 milioni di euro (il precedente tetto massimo era di 500.000 euro). La tutela contro le pratiche scorrette si estende anche alle microimprese, cioè alle entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica (anche a titolo individuale o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un totale di bilancio non superiori ai due milioni di euro all’anno.
L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori, anche in via preventiva alle imprese che lo richiedano relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori.
A partire dal 13 giugno 2014 l’Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014. Inoltre, l’Autorità vigila in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza.
Un’istruttoria in materia di pratiche commerciali scorrette può essere avviata dall’Autorità d’ufficio o a seguito di una segnalazione: la denuncia, che può essere fatta anche on-line, deve contenere le generalità del segnalante e individuare la pratica ritenuta contraria alle norme del Codice del consumo.
Se l’Autorità decide di avviare il procedimento il denunciante ne sarà informato, con lettera o con pubblicazione di un avviso su internet qualora le segnalazioni siano numerose. Le procedure sono disciplinate dal Regolamento deliberato dall’Autorità il 1 aprile 2015 e disponibile sul sito. L’Autorità può inoltre disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussista particolare urgenza.











