E’ in discussione al Parlamento, tra le righe della Legge di Bilancio, il cosiddetto APE aziendale che sarà (se sarà) opzione valida nel 2017 anche se solo in via sperimentale. Prevista dall’art. 25, comma 7 della Legge in termini, l’APE funziona così: è una forma di pensione anticipata esercitabile a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione, prevede un trattamento che il lavoratore poi restituirà con la maturazione della pensione. L’azienda incrementa il montante contributivo individuale maturato dal dipendente, versando all’INPS un contributo non inferiore a quello della retribuzione del lavoratore. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, al momento della richiesta dell’APE.
La procedura, che si attiva solo con l’accordo del lavoratore, prevede che le imprese versino i contributi che avrebbero dovuto pagare per il tempo che al dipendente manca al raggiungimento dell’età pensionabile in un’unica soluzione, in modo che alla fine l’INPS versi una pensione più alta. Il meccanismo dovrebbe consentire di ripagarsi le rate che bisognerà poi versare per restituire l’APE.
Resta il fatto che tale sperimentazione va confrontata con un meccanismo amministrativo che, per contro, è già rodato e che prende il nome dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali annata 2012 Elsa Maria Fornero. L’omonima Riforma prevede, nell’articolo 4 della Legge 92/2012 che l’impresa può incentivare l’esodo dei dipendenti in esubero a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione, pagando una prestazione pari all’assegno previdenziale pieno e versando i contributi. In realtà il trattamento viene corrisposto dall’INPS, in seguito a fideiussione bancaria stipulata dall’impresa. Il tutto nell’alveo di procedure sindacali nei casi eccedenza di personale.
Differenze
Rispetto alla Riforma Fornero, dal punto di vista anagrafico, l’APE si rivolge a una platea meno ampia, considerando tra l’altro che i 4 anni dalla pensione valgono anche per il trattamento di anzianità, contro 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia dell’APE. L’APE pone inoltre limiti di reddito non previsti dal trattamento Fornero: il lavoratore deve maturare come pensione un assegno minimo non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo. Ha però il vantaggio di essere accessibile ai dipendenti delle aziende con meno di 15 dipendenti, mentre la pensione anticipata della legge 92/2012 riguarda solo aziende sopra questa soglia ed è esercitabile soltanto nell’ambito di un piano di esuberi, con specifica procedura sindacale.
Per quanto riguarda il trattamento, la pensione anticipata Fornero è più vantaggiosa: 13 mensilità annue (contro le 12 dell’APE), rapportato alla pensione maturata. Anche l’APE è rapportato alla pensione maturata ma l’entità dell’assegno dipende dalla scelta del lavoratore su quanta parte farsi corrispondere in anticipo. La pensione da esodo non prevede nessuna necessità di restituzione a rate della somma, mentre l’APE aziendale prevede 20 anni di rate (i versamenti contributivi delle imprese dovrebbero comunque compensare il trattamento ricevuto).
In entrambi i casi, l’impresa versa i contributi anche nel periodo in cui il lavoratore percepisce l’assegno che lo accompagna alla pensione ma la pensione vera e propria sarà più alta per chi sceglie l’esodo Fornero, maturando un trattamento pieno mentre nel caso dell’APE dall’assegno bisogna togliere le rate ventennali. In conclusione, dal punto di vista economico è più conveniente l’esodo pensionistico, che però si rivolge a una platea più ristretta (soprattutto perché non riguarda le imprese sotto i 15 dipendenti), mentre all’impresa costa meno l’APE aziendale.











