Due leggi regionali impugnate dal Governo e via libera per alte dieci leggi, che non hanno ricevuto osservazioni.
Il Consiglio dei ministri, nelle sedute recenti, ha deciso di non impugnare dieci leggi approvate dal Consiglio regionale della Puglia tra maggio e giugno. Due le leggi rinviate alla Consulta per il giudizio di costituzionalità su alcune norme.
Ecco le leggi per le quali non è stata deliberata l’impugnativa.
- N. 32/2019, “Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”.
- N. 22/2019, “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”.
- N. 23, 24, 25, del 5/7/2019, riconoscimenti di debito fuori bilancio.
- N. 25/2019, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale sulla disciplina delle strutture ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
- N. 28/2019, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)”.
- N. 29/2019, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale, n. 6/1979 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ‘Norme per la edificabilità dei suoli’)”.
- N. 30/2019, “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”;
N. 31/2019, “Promozione della cultura dell’abitare sociale”.
Nella seduta del 6 agosto, Palazzo Chigi ha deliberato di impugnare due leggi regionali-
La n. 33/2019, ( “Modifiche e integrazioni alla lr 59/2017 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla lr 8/2015 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati), perché una norma sulla mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria viola la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La n. 27/2019, “Modifiche alla lr, n. 39/2018 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)”, perchè alcune norme, in materia di servizio di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente e relative sanzioni, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117 della Costituzione.
Invadono inoltre la materia della sicurezza stradale riservata alla legislazione statale poichè riconducibile alle materie dell’ordine pubblico e sicurezza e a quelle materie relative alla giurisdizione e all’ordinamento civile e penale.











