In fondo era una sentenza abbastanza attesa nei contorni che poi si sono delineati con il pronunciamento ufficiale della Corte Costituzionale, che ha dato il via libera a due quesiti su tre, tenendo fuori il reintegro dei lavoratori.
Partiamo dall’Articolo 18, introdotto nel 1970 dallo Statuto dei lavoratori, limitato dalla Legge Fornero del 2012 ed abrogato dal Jobs Act dell’esecutivo Renzi. La CGIL proponeva non solo il ritorno del reintegro al posto del solo indennizzo economico, ma addirittura una estensione della tutela alle aziende con una forbice di assunti a tempo indeterminato tra i 5 ed i 15 dipendenti, mentre per le aziende sotto i 5 in organico, lasciare margine di discrezionalità ai giudici.
Effettivamente, come aveva sottolineato l’Avvocatura dello Stato, c’è un carattere manipolativo, perché un Referendum Abrogativo può depennare una norma, non crearne una nuova modificando anche il regime precedentemente in vigore. O hanno tentato in maniera furba, oppure in fondo non si voleva tenere davvero a battesimo la consultazione, però questo dovreste chiederlo alla Camusso.
Gli altri due cardini invece, su cui si potrà votare tra il 15 Aprile ed il 15 Giugno c.a. se non dovessero esserci elezioni anticipate, vedono l’eliminazione dei voucher e delle norme che hanno limitato la responsabilità in solido delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori.
Vediamoli meglio, i voucher sono nati nel 2003 con l’intento di regolarizzare i mini-lavori, quindi la possibilità per una categoria ristretta di lavoratori, come i braccianti agricoli (che svolgevano saltuariamente prestazioni ottenendo comunque una copertura assicurativa e previdenziale) di non lavorare in nero. Ma con il Piano Lavoro del ministro Poletti sono stati liberalizzati ed estesi a moltissime mansioni in tutti i settori, ed infatti hanno registrato un boom nell’utilizzo divenendo la nuova piaga del lavoro stabile sottopagato e sotto-tutelato.
L’ultimo proposito, molto tecnico, vuole ripristinare le normative precedenti in merito alla responsabilità economica delle stazioni appaltanti (Stato, Comuni, Regioni, ecc) nei riguardi delle aziende private appaltatrici di taluni servizi (igiene urbana, trasporti, manutenzione idroelettrica, ecc.) nel caso in cui l’appaltatore risultasse insolvente nei confronti dei lavoratori.
Facciamo degli esempi pratici. Oggi vige la clausola sociale soltanto per i lavoratori previsti nei capitolati di appalto, ovvero nel caso in cui ad un netturbino non fossero pagati i contributi per morosità aziendale, il Comune ha l’obbligo di provvedere. Ma in caso di sub-appalti, lavoratori extra-capitolato, o esternalizzazioni del ramo d’azienda, nella fattispecie di morosità o fallimento, il lavoratore danneggiato non può chiamare in causa né il primo aggiudicatario né la stazione appaltante.
Se vincesse il Sì per l’abrogazione di tale norma, la tutela invece verrebbe estesa a tutti, e così lo spiega il Sindacato promotore: “L’abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale degli appalti vuole difendere i diritti dei lavoratori occupati negli appalti e sub appalti coinvolti in processi di esternalizzazione, assicurando la tutela dell’occupazione nei casi di cambi d’appalto e contrastando le pratiche di concorrenza sleale assunte da imprese non rispettose del dettato formativo. L’obiettivo, in questo caso, è rendere il regime di responsabilità ‘solidale omogeneo’, applicabile in favore di tutti i lavoratori a prescindere dal loro rapporto con il datore di lavoro.”











