Non una impugnativa della legge regionale di Stabilità della Regione Puglia (come è stato detto su alcuni organi di stampa nella giornata di ieri). Il problema, di fatto, esiste, ma riguarda un unico articolo, relativo al reimpiego di risorse umane (15 unità lavorative) destinate al servizio socio-assistenziale e all’integrazione scolastica dei minori disabili.
Secondo la Regione Puglia, dunque, la legge di stabilità rimane confermata nel suo impianto complessivo.
A parlare è Paolo Pellegrino, proponente l’emendamento approvato dal Consiglio regionale e oggetto dell’impugnativa del Governo nazionale:
“I rilievi avanzati dal Governo in ordine alla legittimità dell’art. 53 della L.R. Puglia n. 1 appaiono infondati sotto entrambi i profili prospettati. Non c’è nessuna violazione dell’art. 97 della Costituzione, atteso che la norma di bilancio condiziona espressamente la possibilità di intervenire sulle risorse da dedicare al servizio socio assistenziale di integrazione scolastica di minori disabili “compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL”, e quindi non è ipotizzabile alcuna incidenza sul pareggio di bilancio della Asl e comunque sul bilancio autonomo regionale, poiché il piano assunzionale può essere adottato solo all’interno di una previsione di copertura di spesa.
Non sono rilevanti nemmeno gli altri due profili prospettati con riferimento alla violazione della concorsualità nell’accesso al lavoro e la violazione dei contratti collettivi in quanto la norma impugnata risulta attuativa di norma statale ed in particolare dell’articolo 16 della Legge 111/2011, ove è previsto che “le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale”. Sicchè appare evidente che, nel caso in cui le Asl intendano attivare il servizio di integrazione scolastica, sarebbero obbligate a “ripristinare” i rapporti pregressi, sia pure a tempo determinato, così come previsto dall’art. 53 oggetto della impugnativa”.










