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Stabilimenti balneari, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Lecce: no alle proroghe al 2033

Nella giornata di oggi il Consiglio di Stato si è espresso sul caso delle concessioni balneari del Comune di Lecce. Sono stati accolti tutti i ricorsi promossi dal Comune, e quindi la decisione (con sentenza) è che le concessioni balneari non sono prorogabili ed il funzionario pubblico può legittimamente disapplicare la proroga al 2033.

Questa mattina sono state pubblicate, infatti, 11 delle 13 sentenze pronunciate dalla VII Sezione del Consiglio di Stato relative agli appelli proposti dal Comune di Lecce – rappresentato in giudizio dagli avvocati Silvestro Lazzari Laura Astuto – in materia di concessioni demaniali, avverso altrettante precedenti sentenze del Tar Lecce. Tema del contendere il diniego opposto dal Comune di Lecce alla richiesta  di proroga delle concessioni balneari al 2033, a cui Palazzo Carafa aveva affiancato un interpello finalizzato alla concessione di una proroga tecnica al 2023, in attesa della riforma del settore e delle gare pubbliche.

La vicenda parte nel 2020, quando 13 concessionari di spiagge delle marine di Lecce hanno fatto ricorso al Tar Lecce, vincendo, contro la decisione del Comune di non prorogare al 2033 la scadenza delle concessioni balneari, con una proroga temporanea, secondo la versione del Comune, in attesa di una riforma del settore.

“Giunge al termine una vicenda che ci ha visti impegnati in questi anni a ribadire la piena legittimità dell’operato del Comune di Lecce a fronte della illegittimità del sistema delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – una battaglia di principio condotta non contro i balneari ma per l’affermazione dell’interesse pubblico che sempre guida il nostro operato. Ringrazio gli avvocati Lazzari e Astuto che hanno rappresentato in maniera impeccabile il Comune in questa vicenda. I titoli concessori devono avere una scadenza perché le spiagge non sono proprietà privata e inamovibile, ma un bene comune scarso, che ha un valore importante per la comunità e che deve essere concesso attraverso procedure di evidenza aperte a tutti, anche ai numerosi outsider che vogliono misurarsi con il fare impresa balneare, sportiva, culturale o attività sociali destinate ai cittadini fragili sul demanio marittimo. E che fino ad oggi hanno visto le loro legittime aspettative negate dalla chiusura immotivata di un settore economico che invece può dare tanto allo sviluppo del Paese. Resta aperto il tema nazionale dell’equilibrio che occorre garantire tra spiaggia pubblica e spiaggia in concessione lungo tutto il litorale. Serve una legge sul demanio marittimo che garantisca la tutela ambientale, la cura e l’accessibilità delle spiagge per tutti, insieme alla valorizzazione delle potenzialità economiche di crescita che essere possono generare”.

Le sentenze di oggi accolgono i ricorsi del Comune di Lecce. Il Consiglio di Stato, in sintesi, ha ritenuto che i titolari di stabilimenti balneari non possono  beneficiare della proroga della propria concessione ai sensi della legge 145/2018, giudicata dall’Adunanza plenaria, dunque “in sede nomofilattica”, contraria al diritto dell’Unione europea e dunque disapplicabile anche dalla pubblica amministrazione. In questa linea il provvedimento di diniego adottato all’epoca dal Comune di Lecce, fondato proprio sulla prevalenza del diritto sovranazionale, è legittimo. Solo per «evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere» e in considerazione «dei tempi tecnici» necessari per espletare le gare ai sensi dell’art. 12 della direttiva Bolkestein (2006/123/CE) l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che Le sentenze di oggi accolgono i ricorsi del Comune di Lecce. Il Consiglio di Stato, in sintesi, ha ritenuto che i titolari di stabilimenti balneari non possono  beneficiare della proroga della propria concessione ai sensi della legge 145/2018, giudicata dall’Adunanza plenaria, dunque “in sede nomofilattica”, contraria al diritto dell’Unione europea e dunque disapplicabile anche dalla pubblica amministrazione. In questa linea il provvedimento di diniego adottato all’epoca dal Comune di Lecce, fondato proprio sulla prevalenza del diritto sovranazionale, è legittimo. Solo per «evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere» e in considerazione «dei tempi tecnici» necessari per espletare le gare ai sensi dell’art. 12 della direttiva Bolkestein (2006/123/CE) l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che le concessioni «già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023».

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