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Il Comune di Matino ordina una demolizione, ma il Tar Lecce da ragione al proprietario

Con sentenza n. 1005 del 21.6.2022 La I Sezione del TAR Lecce, Pres. Antonio Pasca, Est. Maria Luisa Rotondano, ha con sentenza (la numero 1005 del 21 giugno scorso) accolto il ricorso proposto da un privato contro il Comune di Matino.

Il Comune aveva emanato un’ordinanza di demolizione per un immobile residenziale ritenuto abusivo ed ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata dal proprietario che ha dovuto ricorrere al Tar per non dover demolire la casa nella quale risiede.

Il Tar Lecce, aderendo alle tesi del proprietario, difeso dagli Avv.ti Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti, ha accolto il ricorso annullando il diniego di sanatoria del Comune che ha ritenuto l’immobile non sanabile in quanto, in quell’area, sarebbe presente un assoluto divieto di costruire; diversamente, secondo il Tar, in quella zona non sussiste alcuna inedificabilità assoluta, bensì esclusivamente una fascia di rispetto dalla strada nella quale, però, non ricade l’immobile.

Così anche è stato chiarito che la domanda di sanatoria di un immobile di proprietà di più persone può essere presentata anche da un solo comproprietario; in particolare, si è affermato che “la platea dei soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza è più ampia rispetto a quelli legittimati a richiedere il rilascio del permesso di costruire ordinario (includendo anche, come a ragione censurato, i potenziali responsabili dell’abuso, quali i legittimi possessori e detentori dell’immobile medesimo)”.

Inoltre, il Tar Lecce ha affermato l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione poiché la struttura originaria dell’immobile era antecedente al 1967 e, dunque, non necessitava di titoli edilizi.

Secondo il Giudice, le dichiarazioni dei vicini, nonché la presenze in atti dotati di pubblica fede di qualche anno successivi al ’67 costituiscono “un idoneo e sufficiente quadro indiziario utile a ritenere che l’immobile nel corpo centrale originario, sia stato realizzato anteriormente al 1967”; pertanto, la giurisprudenza che pone in capo al proprietario l’onere di provare il carattere risalente del manufatto a epoca anteriore alla c. d. legge “Ponte” n. 761/1967 ammette “un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, da un lato, il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima del 1967 elementi non implausibili e, dall’altro, il Comune fornisca elementi incerti e contraddittori in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio”.

La pronuncia riveste particolare interesse sia perché individua gli oneri probatori spettanti alle parti in caso costruzione risalente nel tempo, sia perché esclude l’inedificabilità su parte consistente del territorio agricolo di Matino consentendo, in presenza dei requisiti, la possibilità di costruire.

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Redazione
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