Arriva una decisione importante nella complessa vicenda giudiziaria e industriale dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. La sezione specializzata in materia d’impresa della Corte d’Appello di Milano ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalle gestioni in amministrazione straordinaria di Ilva e Acciaierie d’Italia (AdI).
La decisione dei giudici milanesi conferma in modo definitivo quanto già stabilito dal decreto dello scorso 27 luglio, imponendo il blocco e lo spegnimento delle attività dell’area a caldo dell’impianto pugliese.
I tempi del provvedimento e il ricorso alla Cassazione
Con il no alla sospensiva ex art. 373 c.p.c., resta invariata la tabella di marcia fissata dalla Magistratura: il termine massimo per rendere esecutivo lo stop completo dei reparti di produzione a caldo è fissato in 90 giorni dal decreto estivo, collocando la scadenza operativa verso la fine di ottobre.
I commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d’Italia avevano tentato la strada del ricorso d’urgenza proprio per bloccare l’efficacia del provvedimento in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Tuttavia, i tempi necessari agli ermellini per esprimersi sul merito della vicenda sono stati ritenuti incompatibili con la tutela degli interessi al centro del contenzioso, portando i giudici d’appello a respingere l’istanza di congelamento.
Le ripercussioni per il sito di Taranto e il settore acciaio
Lo spegnimento dell’area a caldo rappresenta uno snodo cruciale per il futuro del polo siderurgico tarantino e dell’intera filiera dell’acciaio italiana. La misura impatta direttamente sui livelli produttivi e apre scenari complessi legati alla tenuta occupazionale, alla decarbonizzazione e agli adempimenti ambientali prescritti per la messa in sicurezza dei reparti coinvolti.
Mentre si attende di capire quali saranno le prossime mosse delle amministrazioni straordinarie e delle istituzioni per gestire la fase transitoria, il conto alla rovescia per l’esecuzione dell’ordinanza entra ora nel vivo.











