La Corte di Cassazione mette la parola fine sull’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, rigettando definitivamente i ricorsi dei commissari straordinari e confermando il decreto di stop.
Una svolta epocale guidata dal principio di precauzione, che sancisce la prevalenza del diritto alla salute su ogni logica di produzione industriale.
Per il comitato cittadino Taras Futura, questa sentenza non è solo una vittoria storica, ma la conferma di una cecità politica da parte delle amministrazioni locali che si sono succedute negli anni.
“Se i vari sindaci avessero applicato il principio di precauzione in forma autonoma, senza continuare a rimarcare e farsi imbrigliare dalle questioni della produzione Ilva, l’area a caldo dello stabilimento sarebbe stata chiusa da tempo”, ha dichiarato l’avv. Nicola Russo, esponente del comitato.
La formula riproposta da Taras Futura, infatti, era già pubblica dal 2021, e anche prima.
Oggi, il verdetto della Suprema Corte cancella ogni alibi.
Al grido di “AVAST!!” (Basta!), il comitato cittadino ha pubblicato un vero e proprio fac-simile di ordinanza.
L’obiettivo è quello di dimostrare, in modo semplice e sintetico, come un sindaco, massima autorità sanitaria locale, avrebbe potuto e dovuto agire, andando oltre i complessi e infiniti rimpalli burocratici su decreti governativi, piani industriali e autorizzazioni ambientali (niente riferimenti a AIA, VIA, piani industriali o ambientali).
Oltre ai drammatici dati epidemiologici dell’ASL del 2019 sugli eccessi di mortalità e sui disturbi del neurosviluppo nei bambini, l’ordinanza-tipo di Taras Futura introduce un’altra prova schiacciante: il report di ARPA Puglia dell’11 agosto 2018 (prot. N. 0038578) sul monitoraggio degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) nel PM10.
Nel fac-simile si evidenzia come la correlazione tra gli IPA misurati indoor (dentro le case) e outdoor (all’esterno) dimostri “l’origine comune di tali polveri, legate nella postazione indoor all’intrusione dall’esterno delle emissioni industriali”.
Non solo: l’ARPA metteva a verbale che il particolato proveniente dalla fabbrica ha caratteristiche di maggiore pericolosità rispetto a quello di altre aree e che, ancora una volta, il rispetto dei limiti di legge sulla qualità dell’aria non garantisce affatto l’assenza di effetti nocivi sulla salute.
A dare ulteriore forza scientifica a questo quadro è lo Studio SENTIERI (2019), anch’esso inserito nel fac-simile, che evidenziava la necessità assoluta di una sorveglianza epidemiologica e dell’attuazione immediata di tutte le misure preventive a tutela dei residenti.
Il fac-simile di ordinanza di Taras Futura smonta la tesi secondo cui i sindaci “non avessero il potere” di agire da soli.
Una fittissima rete di sentenze nazionali ed europee (tra cui Consiglio di Stato n. 2392/2017, n. 3595/2025, n. 5525/2014, e la Corte di Giustizia Europea) stabilisce chiaramente che: “Qualora sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le Istituzioni possono adottare misure di tutela senza dover attendere che siano approfonditamente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi”.
L’attività amministrativa di un Comune, legata ai principi comunitari (Art. 1 L. 241/90), possiede quindi il potere autonomo di adottare provvedimenti per prevenire rischi anche solo potenziali.
Ancor più netta è la sentenza del TAR Lecce (n. 1027), che specifica come il principio di precauzione debba comportare un’anticipazione della tutela per prevenire le patologie e, soprattutto, per “evitare l’insorgenza dei diffusi stati di ansia e di stress emotivo per coloro che abitano e vivono in prossimità di una sorgente inquinante”.
Il principio di precauzione è un principio giuridico autonomo che discende direttamente dai Trattati Europei.
Per questo, la parte finale del fac-simile redatto da Taras Futura si esprime con linearità, applicando l’articolo 191, paragrafo 2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea):
“Il Sindaco dispone necessariamente la chiusura dell’area a caldo degli impianti ex Ilva. Concede giorni trenta per la messa in sicurezza degli impianti.”
La Cassazione ha infine confermato la validità di questa impostazione.
Resta il forte rammarico per il fatto che i cittadini di Taranto abbiano dovuto attendere i tempi della magistratura, quando i decreti e i poteri per fermare il disastro erano già tutti nelle mani dei sindaci che si sono succeduti.
Vito Piepoli












