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Vaccini. La Corte Costituzionale approva la legge pugliese per accesso in alcuni reparti solo ad operatori vaccinati

E’ giunto questa mattina il via libera dalla Corte costituzionale alle Legge della Regione Puglia del 2018 che prevede l’obblico di vaccinazione degli operatori sanitari.

Nello scorso mese di agosto il Governo aveva presentato ricorso per l’intero impianto normativo e con riguardo specifico agli artt. 1, commi 1 e 2; 4 e 5.

In particolare, il ricorso era riferito all’articolo 1  dove nel comma 1 si prevedeva che con una deliberazione della Giunta regionale, venivano individuati i reparti ai quali potevano accedere i soli operatori sanitari che avessero osservato le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente per soggetti a rischio per esposizione professionale. Per la Corte il ricorso è infondato perché la legge regionale in esame non si rivolge alla generalità dei cittadini, ma si indirizza specificamente agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale, allo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti.

Per i giudici “tale finalità perseguita dal legislatore regionale, sia detto per inciso, è del resto oggetto di attenzione da parte delle società medico-scientifiche, che segnalano l’urgenza di mettere in atto prassi adeguate a prevenire le epidemie in ambito ospedaliero, sollecitando anzitutto un appropriato comportamento del personale sanitario, per garantire ai pazienti la sicurezza nelle cure. Letto in questa prospettiva, l’intervento del legislatore regionale non ha per oggetto la regolazione degli obblighi vaccinali – che chiamerebbe in causa la competenza statale in tema di determinazione dei principi fondamentali della materia di tutela della salute (sentenza n. 5 del 2018) – ma l’accesso ai reparti degli istituti di cura. La sua finalità è prevenire le epidemie in ambito nosocomiale, rimanendo così all’interno delle competenze regionali”.

In definitiva, per la Corte nell’attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di individuare i reparti in cui consentire l’accesso ai soli operatori sanitari non si ravvisa una trasgressione dei principi fondamentali nella materia tutela della salute riservati alla legislazione statale.

Giudizio diverso invece la Corte lo ha dato al al comma 2 dell’articolo 1 che stabilisce che, “in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori”.

Per la Corte, infatti, “l’intervento regionale invade un ambito riservato al legislatore statale, sia in quanto inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute, come disposto dall’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato «il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili» (sentenza n. 5 del 2018; analogamente sentenza n. 169 del 2017), sia perché attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari di cui all’art. 32 Cost., riserva che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost”.

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