Niente cumulo tra pensione e redditi da lavoro per chi è in quiescenza grazie a Quota 100, Quota 102 o con le pensioni anticipate flessibili. La normativa vigente stabilisce per questi casi, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo. Unica eccezione prevista dalla normativa vigente è per i redditi da lavoro autonomo occasionale, derivanti da compensi lordi annui inferiori o pari ai 5mila euro.
Infatti, i pensionati rientranti in queste casistiche, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
L’INPS, attraverso la circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11 e la circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117 (a cui si rinvia per tutti gli approfondimenti) ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5mila euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Si fa presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.











