L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè“) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 con un ISEE per nucleo familiare non superiore a € 25.000. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
Cosa è il Bonus Bebè
La legge di bilancio 2018 ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2018 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2018, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2018 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia. La misura dell’assegno dipende dall’ISEE del minore per il quale si richiede l’assegno. Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di € 1.920. Con ISEE minorenni compreso tra € 7.000 e € 25.000 annui la misura è di € 960. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:
– il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia per i nati-adottati in affido preadottivo nel 2018. L’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
– il figlio raggiunge i 18 anni di età;
– il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento, ISEE minorenni superiore a € 25.000 annui).
Altre cause di decadenza sono: il decesso del figlio, la revoca dell’adozione, la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda, l’affidamento del minore a terzi, provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni.
In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.
Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno. Visto che la DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione, ogni anno ne va presentata una nuova. In caso contrario, il pagamento dell’assegno viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU per il rinnovo dell’ISEE. Se la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno la domanda decade con conseguente perdita della relativa annualità.
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Come presentare domanda per il Bonus Bebè
La domanda di assegno si presenta online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”. Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
– Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
– enti di patronato e intermediari dell’INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.











