Il giorno prima dell’Immacolata sul fronte del diritto del lavoro è stata innestata un’altra importante novità, sempre in stile common law (britannico), basato più sulle sentenze che fanno giurisprudenza e non su leggi già in vigore. Che non è in linea con la nostra tradizione di diritto romano, fondato sulla certezza delle norme.
Usciamo dalla teoria e caliamoci nel cuore della sentenza n. 25201 del 07 dicembre 2016: “Legittimo il licenziamento di un lavoratore con l’intento di realizzare un’organizzazione più conveniente per un incremento del profitto”. Insomma per la prima volta il profitto rientra nei giustificati motivi per un licenziamento.
Oggi sappiamo che un licenziamento di natura economica, può essere realizzato soltanto di fronte ad evidenti crisi di settore, aziendali, di bilancio e la chiusura di un ramo d’azienda non deve essere pretestuosa, ma, ad esempio, collegata alla scomparsa magari per innovazione tecnologica, di talune mansioni. Dinanzi a tutto ciò però, vigeva sempre l’obbligo di ricollocare in qualsiasi altra mansione possibile il lavoratore, prima di poter procedere extrema ratio alla rescissione del contratto.
Più in particolare la Corte specifica: “Non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta datoriale che comporti la soppressione della mansione o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività della scelta e non emerga, invece, la sua pretestuosità.”
Quindi, salvo si riesca a dimostrare (inversione dell’onere della prova) il proprio licenziamento per motivi discriminatori o falsamente disciplinari o falsamente economici, non è assoggettabile alla sindacabilità del giudice la scelta dell’imprenditore di migliorare il proprio tornaconto.
Una nuova pericolosa mannaia che permette con facilità di sopprimere una mole considerevole di posti di lavoro semplicemente adducendo esigenze di cassa, ampiamente dimostrabili in un coacervo di bilanci in rosso. E sappiamo bene tutti con quanta maestria e con quanti artifici contabili sia possibile farli risultare tali.
Potremmo parlare di una nuova modalità di elusione, anziché fiscale però, sociale. La possibilità di aggirare l’impegno sociale dell’impresa verso il Paese e l’Articolo 1 della Costituzione Italiana, venendo meno alla tutela del lavoro ed ai suoi relativi costi.
Quando si governa coi numeri, c’è sempre una equazione ignota ai più.











