La sentenza n. 8958/2021 della Corte di cassazione del 31 marzo 2021, ha consolidato la possibilità per il lavoratore dipendente di rinunciare alle festività infrasettimanali mediante accordi individuali con il datore di lavoro, prevedibili in fase di assunzione o ad integrazione del CCNL di riferimento – che non può in nessun caso porre un divieto assoluto di prestare servizio (Corte cass. sez. lav. n. 16634/05); salvo che ciò non sia stato ratificato su espressa richiesta del lavoratore medesimo.
Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione lavorativa è in capo al dipendente, a condizione dicevamo di accordo tra le parti, che può avvenire sia su input del datore (seguendo il principio di buona fede e correttezza), sia dell’impiegato, ma non può sussistere in via unilaterale. In questo contesto si applicherà il trattamento economico previsto dall’art. 5 legge n. 260/1949, ad esclusione del comparto pubblico/privato sanitario che invece ha l’obbligo (per esigenze di servizio) di prestare opera (legge n. 520/1952).
Quindi, anche se ci fossero esigenze di servizio, il diritto del lavoratore risulta “soggettivo, pieno, e di carattere generale”. E non può, stabilisce la Corte, essere “posto nel nulla”, ribadendo l’obbligatorietà dell’accordo tra le parti. In definitiva (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 agosto 2005 n. 16634) al collaboratore va riconosciuta oltre la normale giornata lavorativa, la paga per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per i festivi. Mentre il riposo settimanale non è mai rinunciabile.











