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Bari, firmate ordinanze con divieti per fuochi d’artificio, somministrazione di bevande in vetro e dj set negli spazi esterni

Da domani 23 dicembre e fino a tutto il 1° gennaio ci sarà il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio e il divieto di alcuni comportamenti potenzialmente pericolosi in occasione delle imminenti giornate di festa. Sono state firmate infatti questa mattina due ordinanze dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, in seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, svoltasi lo scorso 14 dicembre.

Più precisamente, per quanto riguarda i fuochi d’artificio, la prima ordinanza vieta la vendita, in forma ambulante e non, a far data da domani, venerdì 23 dicembre, e fino a tutto il 1° gennaio, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 (di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123) e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con esclusione dei prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.

È vietato, inoltre, l’utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati di professionisti, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2022 e fino alle 7 del 1° gennaio 2023.

Sempre nella notte di Capodanno, sono vietati i fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2022 e fino alle 7 del 1° gennaio 2023, come pure è vietata la cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4, definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, e dei prodotti pirotecnici del tipo “petardo” e “razzo”, a soggetti privi delle previste abilitazioni o che non abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica o che non siano titolari della licenza o del nulla osta del Questore.

Ancora, è vietato cedere, a qualsiasi titolo o in qualsiasi condizione, a minori di 14 anni, fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di 18 anni, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3, e resta fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta. Infine, a tutti coloro che dispongono di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, è fatto divieto di consentirne l’uso per l’utilizzo degli spari vietati dall’ordinanza, ed è confermato per tutti il divieto di impiegare nei luoghi pubblici e privati, a partire dal 23 dicembre 2022 e fino a tutto il 1° gennaio 2023, articoli pirotecnici teatrali, nonché altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, i divieti riguardano comportamenti registrati negli anni scorsi, addebitabili a singoli e poi sfociati in atti non solo contrari alla legge e al senso civico ma anche pericolosi per l’incolumità stessa delle persone.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, anche nelle giornate di vigilia e di festa, è quello di garantire a tutti la possibilità di vivere e godere degli spazi pubblici in piena sicurezza.

Pertanto si ritiene necessario vietare, per un periodo limitato che va dalle ore 12 alle 24, nei giorni 23, 24 e 30 dicembre, e dalle ore 12 del 31 dicembre alle ore 5 del 1° gennaio 2023, su tutto il territorio comunale i seguenti comportamenti:

  • diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alle disposizioni locali;
  • somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
  • svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
  • abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
  • appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;
  • compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.
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