Novità in tema di Carbon tax. Anche l’autotrasportare cliente di un gestore di impianto stradale di carburante, in quanto fruitore di tale impianto per fare carburante, ha l’obbligo di ricevere fattura elettronica dal gestore stesso dell’impianto che ne ha obbligo di emissione.
Parliamo di fatture oggetto di Agevolazione Accise, detta appunto Carbon Tax, e facciamo riferimento all’obbligo già esistente dal 1° luglio 2018 di e-fattura per le cessioni di carburante, un obbligo che però esclude le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Da oggi, 1 gennaio 2019, non vige più difatti il doppio regime.
Sono stati tutti salvi sino ad ora, anche nonostante la previsione di applicazione della Carbon Tax a quanto pare irrilevante perché testo di legge e documenti tecnici non prevedono specifiche regole in tal senso.
Riferimento legislativo in Gazzetta Ufficiale.
L’altro caso in cui l’obbligo di fatturazione elettronica è già scattato con l’inizio del mese di luglio 2018 è quello dei subappalti nell’ambito di contratti pubblici. Ricordiamo che la fatturazione elettronica verso la PA è già obbligatoria da anni, per cui l’estensione ai contratti di subappalto è di fatto il completamento di questo obbligo.











