La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal responsabile di un circolo privato di Bari, rendendo definitiva la condanna a sei mesi di reclusione per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse.
I giudici della Suprema Corte hanno convalidato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari, ribadendo la correttezza del quadro probatorio emerso durante i gradi di giudizio precedenti.
Le prove dell’organizzazione e il legame con l’operatore estero
La difesa del gestore aveva basato la richiesta di appello sull’assenza di un coinvolgimento diretto nella raccolta materiale delle giocate. I giudici di legittimità hanno tuttavia respinto la tesi difensiva, confermando la presenza di un’organizzazione strutturata all’interno del locale.
A supporto della decisione, la Suprema Corte ha richiamato specifici elementi materiali emersi dalle indagini:
Attrezzature informatiche: presenza nel locale di apparecchiature telematiche destinate all’accesso ai palinsesti di gioco.
Ricevute di giocate: sequestro di 43 ricevute all’interno del circolo, considerate prova diretta dell’intermediazione per conto di un bookmaker estero privo di concessione statale.
Negate le attenuanti e confermata la sanzione pecuniaria
La Cassazione ha inoltre confermato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale) e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ritrovamento dei tagliandi ha attestato lo svolgimento di un’attività non occasionale ma continuativa.
A gravare sulla posizione dell’imputato sono stati anche i precedenti penali per reati legati agli stupefacenti e all’evasione, valutati dai giudici come indice di spiccata capacità a delinquere. Oltre alla pena detentiva e al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.












