La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), annullando la sentenza della Corte d’appello che aveva cancellato una sanzione amministrativa da 15mila euro impartita a un’attività commerciale e rinviando gli atti ai giudici di Lecce per un nuovo giudizio. Come riportato da Agipronews, la vicenda trae origine da un controllo effettuato dai Carabinieri in un locale di Cursi, in provincia di Lecce, dove erano installati dieci apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (slot machine), regolarmente autorizzati, all’interno di un’agenzia collegata a un bookmaker estero privo di concessione italiana e della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Nei primi gradi di giudizio, sia il Tribunale di Lecce (nel 2018) che la Corte d’appello (nel 2019) avevano annullato la sanzione, ritenendo che la mancata partecipazione del bookmaker alla gara concessoria del 2012 fosse legata alle condizioni sfavorevoli del sistema nazionale e non a una libera scelta imprenditoriale. Una tesi contestata fermamente da ADM e ora bocciata dalla Suprema Corte.
Compatibilità con il diritto europeo e obbligo di dimostrare la discriminazione
La Corte Suprema ha ribadito la piena compatibilità del sistema italiano del “doppio titolo” (concessione amministrativa unita alla licenza di polizia) con le normative dell’Unione Europea, evidenziando come le limitazioni siano giustificate da esigenze di interesse generale, tra cui la prevenzione delle frodi e il contrasto alla criminalità organizzata.
I giudici dell’ordinamento supremo hanno chiarito che l’assenza del titolo non può essere giustificata con la semplice convenienza economica o con l’opportunità commerciale di non partecipare ai bandi di gara dello Stato.
Nell’ordinanza i giudici precisano che, quando un centro opera per conto di un bookmaker stabilito in un altro Stato europeo, il rilascio e l’efficacia della licenza di pubblica sicurezza dipendono dall’esistenza di una concessione Adm in capo all’operatore estero. Un’eventuale deroga richiede una prova specifica. Deve essere dimostrato, infatti, che l’assenza del titolo concessorio dipenda da “un’illegittima esclusione dalle gare” oppure da “un comportamento comunque discriminatorio” dello Stato nei confronti dell’operatore comunitario.
Il rinvio alla Corte d’appello di Lecce e la giurisprudenza europea
Nel censurare la decisione d’appello, la Cassazione ha evidenziato che i giudici di merito avevano erroneamente scambiato la convenienza economica con una presunta ed illegittima costrizione da parte dello Stato. La Suprema Corte ha richiamato inoltre la recente giurisprudenza europea (ordinanza n. C-589/25, Momari, del 23 marzo 2026), confermando la legittimità delle norme italiane e respingendo la richiesta di un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE.
La parola torna ora alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la causa e verificare se sia stata effettivamente fornita la prova di una condotta discriminatoria nei confronti del bookmaker estero prima di pronunciarsi definitivamente sulla sanzione da 15mila euro e sulle relative spese legali.












