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Porto di Bari, decisione del TAR: illegittimo il diniego sui manifesti merci delle navi

Una vittoria giudiziaria che riapre il dibattito sulla trasparenza dei flussi commerciali e sulle rotte marittime nel capoluogo pugliese. Con la sentenza n. 177/2026 della Seconda Sezione, il TAR Puglia ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Amina Tridente e Luigi Paccione contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva respinto la richiesta di accesso ai manifesti merci relativi a cinque navi attraccate nel porto di Bari tra l’agosto e l’ottobre del 2025 (MSC Madison II, MSC Rhiannon, Mauren, MSC Rossella III e MSC Sheila F.).

La vicenda giudiziaria affonda le radici in un’istanza di accesso civico generalizzato presentata il 17 ottobre 2025 dall’avvocata Tridente, mossa dall’intento di verificare se dai moli baresi transitassero materiali bellici o beni a duplice uso diretti in Israele, nel quadro degli obblighi internazionali di prevenzione dei conflitti e tutela umanitaria. L’Agenzia delle Dogane aveva opposto un doppio diniego (tra novembre e dicembre 2025), fondandolo sul segreto doganale e sulla presunta assenza di un interesse qualificato da parte del cittadino.

La decisione del TAR: cade il segreto doganale automatico

«Il Collegio amministrativo ha demolito quel muro eretto dall’amministrazione, facendo finalmente chiarezza e sanzionando un evidente eccesso di potere – spiega l’avvocata Amina Tridente –. L’accesso civico generalizzato spetta a chiunque senza bisogno di giustificare un interesse diretto o concreto: pretendevano di applicare una disciplina del tutto inconferente».

«Inoltre – prosegue la legale – il segreto doganale non è una parola d’ordine che si può pronunciare per chiudere un fascicolo a prescindere da una verifica reale sulla documentazione. L’Agenzia si è ben guardata dall’interpellare le autorità competenti, a partire dall’Ufficio per le armi e i materiali d’armamento del Ministero degli Esteri. È stato un chiaro difetto di istruttoria: il diritto non si può liquidare con un generico ‘no’, perché la legge vale per tutti, soprattutto per lo Stato».

I prossimi passi e il controllo democratico

Pur annullando i provvedimenti di diniego, la pronuncia non dispone l’immediata consegna dei documenti, imponendo all’Agenzia delle Dogane di riesaminare l’istanza seguendo criteri stringenti: l’amministrazione dovrà verificare l’effettiva sussistenza di un divieto di legge, valutare i pregiudizi concreti d’intesa con le autorità competenti ed eventualmente procedere a un’ostensione con oscuramento selettivo dei dati sensibili.

La vertenza ribadisce il principio secondo cui il controllo civico sulle merci in transito nei porti italiani rappresenta un pilastro ineludibile della trasparenza democratica e del rispetto degli obblighi giuridici internazionali.

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Redazione
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